Corte di Cassazione – Bancarotta patrimoniale: non necessaria sussistenza di un nesso di causalità tra dissesto e comportamento distrattivo. Possibile sospensione condizionale della pena anche in caso di precedente condanna.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 24 gennaio 2017 n. 3442 - Pres. Nappi, Rel. Pastorelli.
Amministratore di società fallita – Cessione di beni senza corrispettivo – Accusa di bancarotta patrimoniale – Prova contraria - Indicazione al curatore della sorte del corrispettivo – Onere dell’imputato.
Bancarotta patrimoniale – Configurazione dell’ipotesi di reato - Rapporto tra condotta dissipativa e dissesto – Nesso causale non necessario.
Reato di bancarotta patrimoniale – Imputato – Altro precedente reato – Condanna a pena pecuniaria sostitutiva della reclusione – Richiesta di sospensione condizionale della pena – Ostacolo del precedente alla concessione del beneficio – Insussistenza – Possibilità della concessione del beneficio.
In base alle norme che disciplinano le procedure concorsuali, grava sull’amministratore di una società fallita, accusato del reato di bancarotta patrimoniale a motivo della avvenuta cessione da parte sua senza corrispettivo di beni di proprietà della fallita (nello specifico, di una testata giornalistica), l’onere di indicare l’effettiva sorte del corrispettivo della cessione fornendo al curatore la documentazione necessaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Si deve considerare destituita di fondamento la prospettazione, in sede di ricorso, da parte del soggetto condannato per il reato di bancarotta patrimoniale – del difetto di motivazione nella impugnata sentenza circa il nesso causale tra distrazione e dissesto, posto che il consolidato orientamento della cassazione esclude che il dissesto sia evento di detta specie di reato e che debba sussistere un rapporto diretto tra la causazione del dissesto e la condotta incriminata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
E’ principio consolidato (ex multis Cassazione penale, sez I, n. 1006 del 3 febbraio 1999) che la precedente condanna di un imputato alla pena della reclusione, che sia stata sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, non risulta essere ostativa, ex art. 164, secondo comma, n.1 c.p., ai fini della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per un successivo reato, stante che il secondo comma dell’art. 57 della legge 689/1981, nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, stabilisce che la pena pecuniaria si considera sempre tale, anche se sostitutiva di quella detentiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%203442.2017.pdf