Corte di Cassazione Sezioni Unite – Spettanza alla massa fallimentare delle somme riscosse dalla società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte fallita e giurisdizione della Corte dei Conti .

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Data di riferimento: 
16/11/2016

Cassazione civile sez. unite civili  16 novembre 2016 n. 23302, pres. Canzio – rel. Didone

Fallimento società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte - Domanda del curatore di accertamento di spettanza alla massa delle somme riscosse e depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti - - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza

 Va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti, così correttamente applicando la giurisprudenza delle Sezioni unite secondo la quale l'esattore delle imposte può qualificarsi come contabile, essendo un agente incaricato, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere danaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici e del quale egli ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, allorquando questii, cessato il rapporto concessorio ed assunta la concessione da parte di altro esattore, si venga a trovare nella posizione di creditore verso l'ente impositore, in conseguenza della emergenza di un saldo attivo a suo favore dalla differenza tra l'importo effettivo e quello contabile dei tributi ancora da riscuotere al momento della cessazione del rapporto ed, il giudizio per il pagamento di quanto dovutogli dall'ente va promosso innanzi all'autorità che normalmente giudica della responsabilità contabile, cioè alla Corte dei Conti, deputata alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente impositore e del risultato contabile finale di detti rapporti. Ciò anche allorché la controversia, essendo già avvenuta la riscossione per la sorte creditoria quanto al capitale, riguardi la pretesa dell'esattore relativa agli interessi, poiché questi costituiscono un accessorio del credito principale, da esso promanando e ricollegandosi ad esso in via immediata e diretta, onde ne seguono la qualificazione, inserendosi, pertanto, in presenza di contestazione dell'amministrazione sulla loro esigibilità e sul loro ammontare, nel rapporto di dare ed avere tra l'esattore e l'amministrazione finanziaria e dovendo essere necessariamente contabilizzati. Il predetto principio è applicabile anche nell'ipotesi di fallimento della concessionaria dichiarato dopo la decadenza della concessione e la l.fall.art. 51 opera soltanto in relazione alle somme accertate (dalla Corte dei conti) come spettanti alla massa fallimentare. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

 

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