Corte di Cassazione – Possibilità di un concorso materiale, ma non di un concorso formale, tra bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria ex art. 223, secondo comma, L.F. e responsabilità del prestanome.

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Data di riferimento: 
05/01/2017

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 05 gennaio 2017 n. 533 - Pres. Vessichelli, Rel. Amatore.

Fallimento - Reato di bancarotta fraudolenta – Reato di bancarotta impropria ex art. 223, secondo comma, L.F. – Assorbimento - Concorso formale – Esclusione – Concorso materiale – Ipotesi possibile.

Società fallita – Prestanome (c.d. “testa di legno”) – Dovere di vigilanza e di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili - Reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale – Condotte dell’amministratore di fatto – Amministratore di diritto – Possibilità del concorso nei reati.

Il reato di bancarotta fraudolenta, ex artt. 216 e 223, primo comma L.F.),  che postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione, ovvero di occultamento, distruzione o tenuta dei libri e delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie e che consistono in atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto, ha ambiti diversi da quello di bancarotta impropria ex art. 223, secondo comma, L.F., che costituendo un reato cd “a causalità aperta” può realizzarsi attraverso i più vari comportamenti che devono però, necessariamente porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che non è configurabile il concorso formale tra i due suddetti tipi di reato, onde quello di bancarotta impropria deve considerarsi assorbito in quello di bancarotta fraudolenta quando l’azione sussunta in questo secondo reato sia la stessa che ha causato il fallimento. E’ invece possibile che si verifichi un’ipotesi di concorso materiale quando oltre ad azioni ricomprese tra quelle contemplate dall’art. 216 L.F., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi che siano stati causa del fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Poiché non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, risponde di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale, laddove l’amministratore di fatto ponga in essere condotte integranti tali tipi di reati, l’amministratore di diritto che sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (c.d. “testa di legno”), in quanto comunque tenuto a precisi obblighi di vigilanza e di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, purché risulti, nella prima ipotesi, la consapevolezza da parte sua della condotta integrante quel reato posta in essere da parte dell’amministratore effettivo, e,  nella seconda,  l’effettiva e concreta consapevolezza che, stante la mancanza o  la non corretta redazione di dette scritture, la  ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società da lui, seppure solo formalmente diretta, non sarebbe risultata possibile.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/170114144500.PDF

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