Tribunale di Rovigo – Ricorso per concordato in bianco: necessità che la collaborazione tra debitore e commissario giudiziale prosegua anche dopo l’ammissione alla procedura.

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Data di riferimento: 
24/11/2016

Tribunale di Rovigo 24 novembre 2016 - Est. Martinelli.

Fase del concordato c.d. “in bianco” – Collaborazione tra debitore e commissario giudiziale –  Obbligo informativo formalmente previsto – Fase successiva all’ammissione – Permanenza del dovere di informativa periodica – Concordato in continuità – Condizione necessaria - Possibilità del controllo.

Nonostante l’adempimento dei doveri informativi periodici sia contemplato solo dall’art. 161, ottavo comma, L.F. con riferimento alla fase del concordato c.d. in bianco anteriore alla scadenza del termine fissato dal giudice per la predisposizione della proposta e del piano, si deve ritenere che la collaborazione tra il debitore che ha proposto il ricorso ed il commissario giudiziale, necessaria per lo svolgimento da parte di questi della funzione allo stesso demandata di sorveglianza, controllo, vigilanza e predisposizione della relazione di cui all’art. 172 L.F., essenziale alla corretta formazione del consenso dei creditori ai fini del voto, debba permanere, seppur formalmente non riprodotta, anche durante tutta la fase successiva all’ammissione alla procedura. Ciò in quanto, in particolare in caso di proposta di concordato in continuità, il commissario giudiziale, laddove  non costantemente e puntualmente informato, non sarebbe messo nella condizione di relazionare il tribunale, ex art. 186 bis, ultimo comma, L.F., circa il verificarsi di una situazione comportante la necessità di procedere ai sensi dell’art. 173 L.F. alla revoca dell’ammissione. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16393.pdf

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