Tribunale di Padova – Revoca del concordato per mancato adeguato inserimento nel fondo rischi di una pretesa erariale.
Tribunale di Padova 17 settembre 2015 - Pres. Est. Maiolino.
Concordato preventivo – Pretesa erariale – Mancato inserimento quale posta passiva- Non adeguata previsione nel fondo rischi – Revoca dell’ammissione.
La segnalazione fatta dal C.G. al Tribunale circa l’esistenza di una pretesa erariale, seppurnon ancora confluita in verbale di contestazione, che il piano concordatario non ha tenuto in considerazione quale posta passiva, nemmeno in una percentuale adeguata e motivata quale fondo rischi, e di cui l’attestazione sulla cui base è stato ammesso il concordato non ha fatto menzione, giustifica, anche a prescindere dalla configurabilità di un atto di frode, la revoca ex art. 173, primo comma, L.F. da parte del Tribunale del provvedimento di ammissione del concordato preventivo per violazione dei dettami di cui all’art. 161 L.F., dovendo il debitore comunque formulare la propria proposta sulla base di dati complessivamente idonei a giustificare una sua credibile fattibilità economica ed un completo corredo informativo ai creditori, stante che la pretesa erariale, basata su una articolata ricostruzione ipotizzata dall’ente impositore, configura un concreto rischio per la società proponente, che quanto meno dovrà affrontare un contenzioso per provare a “smontare” la ricostruzione dell’Ente impositore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13814.pdf