Tribunale di Brescia – Fallimento: inapplicabilità dell’art. 72 quater L.F. in ipotesi di contratto di leasing già anteriormente risolto. Efficacia preclusiva del decreto di ammissione al passivo.

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Data di riferimento: 
02/08/2016

 

Tribunale di Brescia 02 agosto 2016 - Est. Del Porto.

 

Fallimento – Contratto di locazione finanziaria – Rapporto pendente -  Art. 72 quater L.F. – Disciplina dei diritti  – Contratto di leasing già risolto – Inapplicabilità.

 

Fallimento – Leasing traslativo – Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatrice – Anteriorità – Insinuazione al passivo – Istanza del concedente – Credito relativo ai canoni scaduti e non pagati – Accoglimento – Effetto preclusivo – Società utilizzatrice  - Domanda di restituzione delle rate corrisposte ex art. 1526 c.c. – Inammissibilità.

 

L’art.72 quater L.F.  che disciplina i rapporti di locazione finanziaria che risultino pendenti alla data della dichiarazione di fallimento,  regolamentando in particolare i diritti , che in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente  può vantare laddove il curatore opti, anziché per la prosecuzione del contratto, per lo scioglimento dello stesso, non può trovare  applicazione nella diversa ipotesi che il  contratto di leasing si sia già risolto per inadempimento  prima del fallimento della società utilizzatrice. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il diritto dell’utilizzatrice che abbia stipulato un leasing traslativo, di ottenere, in caso di risoluzione dovuta a suo inadempimento, ai sensi dell’ art. 1526 c.c., la restituzione delle rate già corrisposte (salvo il diritto della società concedente ad un equo compenso per l’utilizzo del bene e all’eventuale risarcimento del danno subito) non può trovare riconoscimento qualora il giudice delegato al fallimento dell’utilizzatrice, proprio sul presupposto dell’intervenuta anteriore risoluzione per inadempimento da parte della stessa dello specifico contratto di leasing  ed in applicazione delle clausole contrattuali  disciplinanti tale ipotesi,  abbia integralmente accolto l’istanza della concedente di insinuazione al passivo per i crediti relativi ai canoni scaduti e non pagati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15737.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: