Tribunale di Trento – Concordato preventivo: necessità che la proposta e l’attestazione del professionista “assicurino” l’attuazione del piano.

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Data di riferimento: 
12/05/2016

 Tribunale di Trento 12 maggio 2016 – Pres. Rel. Attanasio.

Concordato preventivo – art. 160, quarto comma L.F. – Soddisfacimento minimo dei chirografari – Fattibilità del piano – Assicurazione necessaria.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Impegno del proponente – Messa a disposizione dei beni -  Soddisfacimento dei creditori – Percentuale garantita – Indicazione non necessaria e non vincolante.

 

Deve ritenersi che  l’aggiunta, da parte della novella del 2015, del comma 4° al testo dell’art. 160 abbia una valenza non limitata alla fissazione di uno soglia minima (almeno il 20%) di soddisfacimento dei creditori chirografari, ma legata, in particolare, all’uso della locuzione “deve assicurare”, valenza che, avuto riguardo al significato proprio del termine adoperato (“assicurare” nella lingua italiana sta per “rendere sicuro”, “rendere certa una persona riguardo ad un determinato fatto”, “affermare con sicurezza”) deve individuarsi nella necessità che l’attuazione del piano concordatario sia prospettata dal debitore, ed attestata dal professionista, in termini di ragionevole certezza, pena l’inammissibilità della proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/TribTN_12052016.pdf

 

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