Corte di Cassazione – Ipotesi di concorso in bancarotta fraudolenta societaria da parte di un amministratore di fatto o di un soggetto in qualità di extraneus. Riesame del provvedimento cautelare degli arresti domiciliari.

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Data di riferimento: 
21/03/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 21 marzo 2016 n. 11919 – Pres. Marasca, Rel. Pistorelli.

 

Società fallita – Amministratore di fatto - Cassazione – Caratteristiche  dell’attività gestoria –  Bancarotta fraudolenta – Concorso legato a tale qualifica -  Concorso quale extraneus - Differenti ipotesi di imputabilità.

 

Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Arresti domiciliari – Tribunale – Richiesta di riesame – Verifica dell’autonomia della valutazione del GIP – Condizione necessaria.

 

Per un consolidato indirizzo interpretativo della Cassazione (che è poi lo stesso cui si è ispirato il legislatore nel formulare l’art. 2639 c.c.) la qualifica di amministratore di fatto spetta non solo e non tanto a chi eserciti tutti i poteri propri dell’organo di gestione di una società, ma anche a chi eserciti quantomeno un’apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico od occasionale. Ne consegue  che il coinvolgimento in singole operazioni distrattive non è, in assenza di indici sintomatici ulteriori, di per sé sufficiente a giustificare l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto ad un soggetto formalmente non appartenente al ceto gestorio di una società fallita o di una società assoggettata ad altra procedura concorsuale anche di natura conservativa (nello specifico, ad amministrazione straordinaria), accusato di concorso con altri soggetti in bancarotta fraudolenta, ferma restando la possibilità di configurare il concorso del medesimo in qualità di extraneus alla realizzazione di reati di quel tipo commessi dall’amministratore di diritto o da colui cui effettivamente può attribuirsi la qualifica di amministratore di fatto (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Ai sensi dell’art. 292, secondo comma, lettera c) c.p.p., come modificato dalla legge 47/2015 , il tribunale, che ai sensi dell’art. 309, nono comma, c.p.p. decide della richiesta di riesame dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari con la quale  era stata applicata all’imputato una misura coercitiva (nello specifico, quella degli arresti domiciliari per concorso in bancarotta fraudolenta), deve verificare in concreto, per escludere la nullità del provvedimento genetico per difetto di autonoma valutazione degli elementi posti alla base dell’intervento cautelare, se dalla motivazione del provvedimento impugnato, al di là delle tecniche redazionali eventualmente impiegate, emerga la prova della corrispondenza del processo decisionale al parametro legale imposto dalla nuova normativa per  l’applicazione di misure cautelari personali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/CCF07042016_4.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: