Corte di Cassazione – Presupposto oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. L’uguale regime sanzionatorio di cui agli artt. 216 e 223 L.F e la discrezionalità del legislatore.

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Data di riferimento: 
24/03/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 24 marzo 2016 n. 12527 – Peres. Fumo, Rel. Bruno.

 

Fallimento – Bancarotta fraudolenta fallimentare – Interesse tutelato – Possibilità di una conoscenza documentata e giuridicamente utile delle scritture contabili.

 

Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Presupposto – Depauperamento del patrimonio sociale – Bancarotta fraudolenta propria ed impropria - Identità del regime sanzionatorio - Costituzionalità Ragionevole apprezzamento del legislatore.

 

Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando  la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari siano state ostacolate da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, in particolare solo facendo ricorso a fonti di documentazione esterna (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

A prescindere dalla considerazione che la giurisprudenza più recente della Sezione V penale della Cassazione, a differenza di quanto dalla stessa prospettato nella sentenza n. 47502 del 24/09/2012, che aveva riconosciuto che lo stato di insolvenza che dava luogo al fallimento costituiva elemento essenziale del reato di bancarotta fraudolenta, si è poi unanimamente attestata sulla posizione ermeneutica tradizionale secondo cui in tema di reati fallimentari, la condotta sanzionata  dal reato di bancarotta non è quella di aver cagionato lo stato di insolvenza o di aver provocato il fallimento della società, bensì quella di aver depauperato l’impresa, consistente nella destinazione delle risorse ad impieghi estranei alla dinamica imprenditoriale, con la conseguenza che non è necessario che la rappresentazione e la volontà dell’agente investano il fallimento o il dissesto aziendale, essendo sufficiente che si riferiscano alla sua diminuzione patrimoniale, la previsione di uno stesso regime sanzionatorio sia per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 L.F., sia per quella strutturalmente diversa ex art. 223, secondo comma, L.F. di bancarotta fraudolenta impropria, non sembra tale da autorizzare un fondato sospetto di illegittimità costituzionale, in quanto frutto di un non irragionevole apprezzamento discrezionale da parte del legislatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/CCF07042016_12_0.pdf

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: