Corte di Cassazione – Fallimento di società con sede formalmente trasferita all’estero. Irrilevanza della circostanza che il credito dell’istante risulti contestato.
Corte di Cassazione, SS.UU., 18 marzo 2016 n. 5419 – Pres. Maciocie, Rel. Ragonesi.
Dichiarazione di fallimento – Società italiana che abbia trasferito all’estero la sede – Esistenza di una diversa situazione reale – Non svolgimento all’estero di alcuna attività – Accertamento della sede effettiva – Luogo riconoscibile dai terzi di effettiva gestione – Presunzione ex all’art. 3 del Regolamento CE 29/05/2000 n. 1346 – Superamento.
Fallimento – Istanza ex art. 6 L.F. – Contestazione del credito – Irrilevanza – Accertamento incidentale del giudice- Legittimazione del ricorrente – Verifica necessaria.
Deve ritenersi che permanga la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento della società che abbia avuto in Italia il centro effettivo dei propri interessi e della propria attività, prima del trasferimento della sede sociale all’estero, laddove la presunzione di cui all’art. 3 del Regolamento CE 29/05/2000 n. 1346, secondo la quale, fino a prova contraria, il centro principale di interessi del debitore coincide con la sua sede statutaria, si debba considerare vinta dall’esistenza di una diversa situazione reale, consistente nel fatto che detta società non svolga alcuna attività sul territorio dello stato in cui ha formalmente collocato la sua sede sociale e che in tale luogo le decisioni di gestione non vengano assunte in maniera riconoscibile dai terzi (nello specifico la Corte ha ritenuto che l’accertata non operatività della sede estera, la mancata utilizzazione di un conto corrente bancario in quel paese e la residenza in Italia dell’amministratore della società, assumessero una valenza decisiva, tale da far ritenere che la delibera di trasferimento fosse stata verosimilmente adottata proprio per sottrarre al società al rischio di una dichiarazione di fallimento). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Può sussistere lo stato di insolvenza della società, nei cui confronti un debitore abbia proposto, ex art. 6 L.F., istanza di fallimento, anche se il credito fatto valere sia contestato. Ciò alla luce del principio più volte affermato dalla Cassazione secondo il quale, ai fini della dichiarazione di fallimento, non è necessario un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/CCF07042016_3.pdf