Corte di Cassazione – Bancarotta fraudolenta patrimoniale: fatti che la integrano e circostanze che la escludono. Criterio di commisurazione del danno in caso di sussistenza del reato.

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Data di riferimento: 
23/03/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 23 marzo 2016 n. 12399  - Pres. Fumo, Rel. Guardiano.

 

Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Operazioni che la integrano – Garanzia fideiussoria ingiustificata – Depauperamento del patrimonio sociale – Ipotesi possibile.

 

Bancarotta fraudolenta patrimoniale  - Amministratori – Atti distrattivi o dissipativi – Collegamento tra fallita ed altra società o sua appartenenza ad un gruppo – Vantaggi compensativi – Assenza della necessaria reale offensività dei comportamenti – Esclusione del reato.

 

Bancarotta fraudolenta patrimoniale  - Aggravante ex art. 219 L.F. – Quantificazione del danno – Diminuzione patrimoniale – Criterio decisivo.

 

Secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale può essere integrato da qualsiasi operazione economica, quindi, in ipotesi, anche dalla prestazione di una garanzia fideiussoria (od ipotecaria), purché si tratti di un’operazione che, esulando dagli scopi dell’impresa, abbia determinato, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Risulta applicabile anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, ai fatti di  disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi, la previsione di cui all’art. 2634, terzo comma, c.c. che esclude la rilevanza penale dell’atto depauperatorio del patrimonio sociale posto in essere dagli amministratori infedeli, in presenza di vantaggi compensativi di cui la società, apparentemente danneggiata, abbia usufruito o possa usufruire a motivo della sua appartenenza ad un gruppo societario o in ragione del suo collegamento con altra società, e ciò in quanto la necessaria reale offensività dei comportamenti incriminati costituisce principio di per sé desumibile dal sistema, valido anche in ambito fallimentare. Pertanto, ove si accerti che l’atto compiuto dall’amministratore non risponda all’interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio della stessa, è onere dello stesso amministratore, per escludere l’ipotesi di reato, dimostrare l’esistenza di una realtà di gruppo o di un collegamento con altra società collegata, alla luce del quale quell’atto assuma un connotato diverso a motivo della sua idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediati, apparentemente negativi, dell’operazione compiuta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di reati fallimentari configuranti bancarotta patrimoniale, al fine di stabilire la sussistenza dell’aggravante del danno di rilevante gravità di cui all’art. 219 L.F., l’entità dello stesso non va commisurata al passivo della procedura fallimentare, ma alla sola diminuzione patrimoniale cagionata dall’atto distrattivo o dissipativo.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/CCF07042016_23.pdf

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: