Tribunale di Bergamo – Requisiti di ammissibilità e tempistica di una proposta di concordato di risanamento, imperniata sull’intervento di un soggetto terzo ed accompagnata da proposte irrevocabile d’acquisto di partecipazioni societarie non strategiche.

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Data di riferimento: 
28/01/2016

Tribunale di Bergamo 28 gennaio 2016 – Pres. Est. Vitiello.

Concordato con continuità aziendale – Soddisfazione economica assicurata ai creditori – Rispetto del principio ex art. 67, terzo comma lett. d) L.F..

Concordato preventivo di risanamento mediante continuità – Proposta – Tempistica di pagamento dei creditori – Crediti prededucibili e privilegiati – Moratoria fino ad un anno – Art. 186 bis, secondo comma, lettera c) – Compatibilità.

Concordato preventivo – Nomina del commissario giudiziale – Opzione per la nomina di una struttura collegiale – Complessità della procedura – Maggiore efficienza e rapidità – Perequazione degli incarichi - Funzionalità – Disciplina prevista -  Deliberazione a maggioranza – Esercizio congiunto dei poteri.

Concordato preventivo – Adunanza dei creditori – Approfondimenti necessari – Rinvio – Conseguente spostamento di altri termini non perentori – Deposito della relazione del commissario giudiziale – Presentazione di proposte concorrenti.

Concordato preventivo – Comportamenti ostruzionistici del debitore fase antecedente l’omologazione – Possibile attivazione del procedimento ex art. 173 L.F. – Fase dell’esecuzione – Applicazione dei rimedi previsti dall’art. 185 L.F..

Concordato preventivo – Contratti bancari e di agenzia considerati pendenti – Richiesta di scioglimento – Regolare instaurazione del contradditorio ex art. 169 bis L.F. – Assenza di obiezioni – Impossibilità per il tribunale di apprezzare eventuali interessi in conflitto. 

Concordato preventivo – Contratti pendenti - Autorizzazione allo scioglimento – Quantificazione dell’indennità offerta quale risarcimento al contraente in bonis – Estraneità del Tribunale alla valutazione se non agli effetti del voto – Determinazione del quantum riservata ad un eventuale giudizio ordinario.

Concordato preventivo con continuità –  Partecipazioni societarie non strategiche - Offerta irrevocabile d’acquisto – Ricerca di eventuali altri acquirenti -  Fissazione di una procedura competitiva – Obbligo del tribunale.

Qualora in una proposta di concordato con continuità aziendale venga assicurato ai crediti prededucibili ed a quelli privilegiati il pagamento integrale ed ai chirografari una somma pari al 16% dell’ammontare dei crediti (in modo vincolante per consentire al professionista designato ex art. 67, terzo comma lett. d) L.F. ed al tribunale di formulare, rispettivamente, un’attestazione ed un giudizio di funzionalità della prosecuzione dell’impresa al miglior soddisfacimento dei creditori), si deve considerare rispettato il principio di cui all’art. 161, secondo comma, lett. e) L.F., secondo cui la proposta deve indicare l’utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Va ritenuta compatibile con la funzione economica del concordato preventivo di risanamento, cioè la soluzione della crisi previa assicurazione del soddisfacimento di tutti i creditori in un lasso di tempo ragionevolmente breve, in quanto in linea con il disposto di cui all’art. 186 bis, in particolare comma secondo lettera c), L.F., la proposta di concordato con continuità, imperniata sull’intervento di un soggetto terzo,  che preveda, quanto alla tempistica del soddisfacimento dei creditori concorsuali, il pagamento dei crediti prededucibili e dei crediti  assistiti da una causa di prelazione insistente su beni non oggetto di liquidazione ed in particolare di quelli erariali, non oltre l’anno dalla data del decreto di omologazione e dei crediti chirografari, nella misura vincolante del 16%, nell’arco temporale di durata del piano di sviluppo industriale e finanziario (nello specifico fissato in circa cinque anni) (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nonostante l’art. 163, secondo comma, n. 3) L.F. faccia esplicito riferimento alla nomina, sic et simpliciter, di un (solo) commissario giudiziale, tale norma non esclude la possibilità di nominare in sede di ammissione al concordato preventivo un organo avente struttura collegiale, laddove la complessità e rilevanza della particolare procedura induca a nominare un collegio di commissari giudiziali, anziché un commissario singolo e laddove la nomina di un organo collegiale si possa ritenere funzionale sia ad esigenze di maggiore efficienza e rapidità nella conduzione della procedura, sia alla necessità di perequare gli incarichi professionali. In tal caso, in coerenza con le specifiche norme che prevedono la possibilità per il giudice di avvalersi del contributo e dell’attività di organi tecnici collegiali, tra le quali vanno incluse quelle relative ad altre procedure concorsuali previste dall’ordinamento (art. 198, secondo comma, L F. ed artt. 15 e 38 L. n. 270/1999), il collegio di commissari giudiziali deve adempiere alle proprie funzioni secondo la disciplina prevista da tali norme per il caso in cui venga disposta la nomina di un organo collegiale: deliberazione a maggioranza in caso di eventuale contrasto di opinioni; esercizio congiunto dei poteri di rappresentanza attraverso almeno due dei componenti del collegio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il termine massimo di centoventi giorni decorrenti dal decreto di ammissione al concordato preventivo, di cui all’art. 163, secondo comma, n. 2 L.F.,  come modificato dal D.L. 83/2015, stabilito per fissare l’adunanza dei creditori, ha natura meramente acceleratoria e non perentoria, onde l’eventuale necessità di approfondire aspetti critici della procedura concordataria legittima il tribunale a rinviare l’adunanza dei creditori. L’eventuale rinvio dell’adunanza dei creditori sortirà quale effetto lo spostamento in avanti del termine di quarantacinque giorni prima dell’adunanza, previsto dall’art. 172, primo comma, L.F., come modificato dalla stessa novella legislativa, per il deposito della relazione del commissario giudiziale e, pertanto, anche del termine utile per la presentazione di proposte concorrenti da parte di soggetti a ciò legittimati, termine individuato, dal quarto comma dello stesso articolo 163 L.F., nel trentesimo giorno antecedente quello dell’adunanza dei creditori;  ciò in quanto risulta essenziale che le eventuali proposte concorrenti siano precedute ed in qualche modo orientate dalla relazione del commissario giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

I comportamenti ostruzionistici tenuti dal debitore nella fase antecedente all’omologazione del concordato preventivo, ed in particolare la mancata ottemperanza all’obbligo di trasmissione delle scritture contabili e fiscali su supporto analogico, autorizzano il commissario giudiziale,nella fase che va dalla presentazione della domanda (anche in bianco) all’omologazione, a relazionare al tribunale anche nella prospettiva di una possibile attivazione del procedimento di cui all’art. 173 L.F.;  in presenza degli stessi comportamenti posti in essere dal debitore nella fase antecedente all’omologazione, laddove ad essere omologata sia stata non la sua proposta ma la proposta concorrente di un creditore, trovano applicazione nella fase dell’esecuzione i rimedi previsti dall’art. 185 L.F., come risultante a seguito della novella legislativa del 2015,  e ciò a prescindere dal rinvio fatto da tale norma al disposto dell’art. 173 L.F., da ritenersi riferito unicamente alla fase antecedente l’omologazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di ammissione  al concordato preventivo può trovare accoglimento, stante l’impossibilità per il tribunale di apprezzare eventuali interessi in conflitto con quello della società debitrice e quindi della massa dei creditori, la richiesta del debitore di  autorizzazione allo scioglimento ex art. 169 bis, primo comma, L.F. da alcuni contratti bancari e di agenzia da considerarsi a pieno titolo come pendenti in quanto non interamente eseguiti da entrambe le parti, laddove risulti integrato il presupposto della, come desumibile dal testo di quella disposizione, necessaria previa instaurazione del contradditorio, per avere le contraenti in bonis avuto rituale comunicazione dell’istanza e per non avere le stesse, ciononostante, nel termine concesso per la presentazione di eventuali controdeduzioni, sollevato alcuna obiezione (nello specifico, in particolare, il tribunale aveva ritento rientrare nel novero dei contratti pendenti la concessione di linee di credito autoliquidanti in quanto le banche avevano assicurato dette linee di credito con una combinazione di negozi collegati). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Va considerato estraneo al tribunale e, dopo l’eventuale ammissione al concordato preventivo, al giudice delegato, se non ai limitati fini della determinazione del peso del voto sulla proposta concordataria, il tema della quantificazione del credito di natura concorsuale che sia originato dallo scioglimento ex art. 169 bis, secondo comma, L.F. di un contratto pendente e risulti spettare a titolo di indennità, quale risarcimento, al contraente inbonis, in quanto commisurazione che,  nella prospettiva del concorso del creditore al riparto concordatario, dovrà essere necessariamente oggetto di una causa ordinaria, diretta appunto a determinarne il quantum. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Come desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 163 bis e 182 L.F., la proposta di concordato preventivo con continuità che sia accompagnata da offerte irrevocabili di acquisto di alcune partecipazioni societarie non strategiche della ricorrente condizionate all’omologazione, determina l’obbligo per il tribunale di aprire una procedura competitiva per la ricerca di eventuali ulteriori soggetti interessati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14301.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: