Corte di Cassazione – Insussistenza di un nesso strutturale necessario tra “società di comodo” e reato di bancarotta fraudolenta.

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Data di riferimento: 
27/01/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 27 gennaio 2016 n. 3563 – Pres. Vessichelli, Rel. Pezzullo.

 

Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Sequestro preventivo - Quote societarie appartenenti a persona estranea al reato – Irrilevanza - Gestione illecita del patrimonio sociale – Rischio di ulteriori reati – Ammissibilità della misura cautelare.

 

Fallimento – Costituzione di una “società di comodo” – Nuova attività imprenditoriale del fallito – Salvaguardia delle ragioni dei creditori – Plausibilità – Reato fallimentare – Depauperamento patrimoniale – Sequestro preventivo – Ammissibilità

 

Fallimento – Società di comodo – Continuità aziendale – Sequestro preventivo –  Depauperamento patrimoniale – Condizione necessaria – Presenza dello stesso amministratore – Condizione insufficiente.

 

E’ legittimo il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato di bancarotta fraudolenta, qualora detta misura sia volta ad impedire la protrazione dell’ipotizzata attività criminosa, scongiurando il rischio che la gestione, supposta illecita, del patrimonio sociale possa sfociare nella commissione, seppur mediata ed indiretta, di ulteriori reati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La ”società di comodo”, mediante la quale il fallito continua a svolgere la propria attività imprenditoriale, non può in sé e per sé costituire oggetto di sequestro preventivo, dal momento che nulla vieta  che il fallito prosegua, al di fuori del fallimento,  una precedente attività o che ne intraprenda una nuova, purché siano fatte salve le ragioni dei creditori concorsuali. Ne deriva che,  dal momento che non sussiste alcun nesso strutturale necessario tra “ società  di comodo” e  reato fallimentare, la misura cautelare reale non può essere applicata, laddove non risulti accertato che la società in questione si presta a realizzare uno svuotamento del patrimonio dell’impresa fallita. (Pierluigi Ferrini- Riproduzione riservata)

 

Non è sufficiente a dimostrare che tra la impresa fallita e la “società di comodo” esista una continuità aziendale, tale da far presupporre un depauperamento della prima a favore della seconda che giustifichi il ricorso alla misura del sequestro preventivo, la mera presenza in entrambe dello stesso amministratore di fatto, dato che ai fini dell’adozione di quella misura è necessario un collegamento tra il reato di bancarotta e la cosa sequestrata e non tra il reato e la persona. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160128105906.PDF

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: