Corte di Cassazione – Bancarotta “riparata”: irrilevanza penale della distrazione in ipotesi di restituzione mediante compensazione, prima della sentenza dichiarativa del fallimento, dei beni o dei valori distratti.

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Data di riferimento: 
05/02/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. V pen.,  05 febbraio 2016 n. 4790 -Pres. Nappi, Rel. Zaza.

 

Fallimento – Amministratore della fallita – Imputazione di bancarotta impropria da reato societario -  Restituzione del debito da parte della beneficiaria -  Anteriorità rispetto alla sentenza dichiarativa del fallimento – Esclusione della rilevanza penale della condotta – Restituzione anche tramite compensazione – Ammissibilità.

 

Fallimento – Distrazione – Imputazione di bancarotta - Restituzione dei beni o dei valori distratti - Esclusione della rilevanza penale della condotta – Fondamento giuridico - Eliminazione degli effetti pregiudizievoli ai creditori - Restituzione ad opera di soggetto diverso dall’imputato – Irrilevanza.

 

Fallimento – Distrazione – Imputazione di bancarotta – Reintegrazione del patrimonio a seguito di restituzione –  Esclusione della rilevanza penale della condotta - Sentenza dichiarativa del fallimento – Anteriorità della restituzione - Momento a cui deve farsi riferimento.

 

La restituzione da parte della società beneficiata dei finanziamenti precedentemente alla stessa erogati dall’amministratore di altra società poi fallita, qualora abbia luogo in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento di questa, esclude la rilevanza penale, ai fini dell’imputazione di cui all’ art. 223 L.F., della distrazione compiuta dall’amministratore imputato di quel reato,  e ciò anche qualora sia effettuata mediante compensazione con un credito vantato nei confronti della fallita, in quanto la compensazione costituisce comunque una  legittima modalità di pagamento di un debito, a meno che il credito indicato a compensazione sia inesistente o di valore inferiore a quello del debito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il fondamento giuridico dell’esclusione della responsabilità penale, in conseguenza della restituzione, prima della dichiarazione di fallimento, della somma distratta, è costituito dalla mera eliminazione degli effetti pregiudizievoli per la garanzia delle obbligazioni verso i creditori che deriva dalla reintegrazione del patrimonio della fallita, senza che risulti, per contro, necessario che detta restituzione sia materialmente effettuata dall’imputato attingendo da proprie risorse. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Va ravvisata nella sola pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento e non anche nell’essere il dissesto divenuto conclamato e irreversibile, il momento entro il quale la reintegrazione del patrimonio dell’impresa è ancora in grado di eliminare anche la sola potenzialità del danno per i creditori, ragion per cui è solo alla sentenza che si deve far riferimento quale limite temporale di efficacia della restituzione ai fini della irrilevanza penale della distrazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160210104530.PDF

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: