Tribunale di Benevento – Prededucibilità in sede fallimentare del credito del professionista svolta a favore della fallita nella precedente fase concordataria, anche “in bianco”.

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Data di riferimento: 
03/03/2016

 

Tribunale di Benevento 16 luglio 2015 – Pres. D'Orsi, Est. Cuoco.

 

Fallimento – Credito del professionista – Precedente fase concordataria – Prededucibilità ex art 111 L.F. –  Valutazione - Adeguatezza funzionale –  Interesse del ceto creditorio -  Condizione necessaria.

 

Fallimento – Art. 182 quater, quarto comma L.F. –Prededuzione del solo credito dell’attestatore – Abrogazione – Attività svolta in sede concordataria -  Funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori -  Prededucibilità del credito del professionista.

 

Fallimento - D.L. 23/12/2013 – Antecedente procedura di concordato preventivo con riserva - Credito del professionista – Prededucibilità – Procedura aperta tempestivamente e continuativamente – Condizione necessaria.

 

Discontinuità tra concordato e fallimento – Punti di vista cronologico e funzionale – Credito del professionista – Prededucibilità - Valutazione del G.D. - Necessaria indipendenza tra le due fasi.

 

Un credito (nello specifico, quello del professionista che ha assistito il debitore nella sede  concordataria che ha preceduto la dichiarazione di fallimento) può essere considerato prededucibile e, pertanto, dedotto dalla massa attiva, escluso dal concorso e liquidato integralmente ed in via anticipata in deroga alla par condicio creditorum, solo all’esito di una valutazione, ex art. 111 L.F., di “adeguatezza funzionale”, attraverso la quale verificare la congruità della relativa obbligazione rispetto agli  interessi dell’intero ceto creditorio sottesi dalla procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Tra i crediti rientranti nell’interesse della massa, anche aventi natura concorsuale, possono essere ricompresi (dopo l’abrogazione, ad opera del D.L. 83/2012, art. 33 lettera e bis) n. 4, a far tempo dall’ 11 settembre 2012, dell’art 182 quater, quarto comma, L.F., nella parte in cui prevedeva la prededuzione solo con riferimento ai crediti dell’attestatore) anche i crediti sorti per l’attività del professionista svolta per l’assistenza, consulenza ed, eventualmente, per la  redazione della  proposta di concordato, poi sfociato nel fallimento del proponente debitore, in quanto astrattamente funzionale al miglior soddisfacimento degli interessi sottesi alla procedura ed in quanto tale adempimento, sotto il profilo sostanziale, non sarebbe comunque suscettibile di revocatoria da parte degli organi fallimentari ex art. 67, terzo comma, lettera G, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’art. 11 (Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l’occupazione), comma 3 quater, del D.L. 23 dicembre 2013 n.145 di avvio del piano “Destinazione Italia”, ha esteso, a far tempo dal 24 dicembre 2013, la prededucibilità anche ai crediti sorti in occasione delle procedure di concordato preventivo con riserva, alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione siano presentate entro il termine, anche eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta, ai sensi dell’art 163 L.F., senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione Riservata)

 

Nel caso che le due procedure, concordataria e fallimentare, siano separate da un’apprezzabile “discontinuità”, non solo e non tanto da un punto di vista cronologico, ma altresì sotto il profilo funzionale dell’unitaria gestione della crisi, le valutazioni sostanziali e processuali, eseguite ex post da parte del giudice delegato, devono essere necessariamente indipendenti e con esse anche quelle relative alla prededucibilità dei crediti intrinsecamente interne alle singole procedure (nello specifico, il tribunale non ha riconosciuto la natura prededucibile del credito del professionista, in quanto, pur nella necessaria unitarietà di valutazione all’interno della medesima procedura concorsuale caratterizzata da una evidente consecutio tra la fase concordataria e quella propriamente fallimentare, non ha rilevato alcun vincolo genetico funzionale tra la prestazione professionale svolta nella prima fase e la successiva procedura fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Provvedimento tratto dalla rivista on line  www.FallimentieSocietà.it

 

Uffici Giudiziari: 
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PDF icon Tribunale di Benevento 16 luglio 2015.PDF1.01 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: