Corte di Cassazione – Fallimento dell’utilizzatore del bene in leasing ed insinuazione al passivo del concedente per il pagamento dei canoni residui. Decisione sulle spese in sede di legittimità.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
03/09/2015

Corte di Cassazione,  Sez. VI, 03 settembre 2015,. n. 17577 – Pres. Di Palma, Est. Scaldaferri.

Fallimento – Scioglimento del contratto di leasing – Canoni residui – Insinuazione al passivo –Inammissibilità - Restituzione del bene – Allocazione – Diritto del concedente all’eventuale differenza.

Spese di causa –  Giudice di merito - Valutazione discrezionale – Motivazione congrua – Insindacabilità in sede di legittimità.

Con lo scioglimento del contratto di leasing a seguito del fallimento dell’utilizzatore e dell’ opzione del curatore di non volervi subentrare, viene meno per il concedente la possibilità di richiedere, da subito, mediante insinuazione al passivo, ex art.93 L.F., oltre che, eventualmente, il pagamento dei canoni maturati alla data della dichiarazione di fallimento, anche  il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondergli nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria. Ciò in quanto ex art.72 quater L.F. il concedente ha, in tale ipotesi, esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene in quanto non più utilizzato ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto o altrimenti collocato, a valori di mercato, il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene, allocazione cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La facoltà di compensazione delle spese di causa costituisce oggetto di valutazione discrezionale riservata al giudice del merito, che, ove risulti congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=13926.php

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: