Corte di Cassazione – Cancellazione dall’albo professione dell’architetto fallito, in caso di sua interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Corte di Cassazione, Se II, 22 gennaio 2016 n. 1204 – Pres. Nuzzo, Rel. Abete.
Fallimento – Architetto – Pena accessoria – Interdizione dai pubblici uffici – Conseguenze -Perdita del pieno godimento dei diritti civili – Cancellazione dall’albo professionale.
La condanna per uno dei reati previsti dalla legge fallimentare, qualora importi l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, comporta ex art. 28, secondo comma c.p. la perdita per il fallito del diritto di elettorato attivo (similmente a quanto, anteriormente alla sua abrogazione ad opera dell’art. 152, primo comma, lett. a) del D. Lgs. 9.1.2006 n. 5, avveniva, ex art. 2, lett. a) del D.P.R. 223/1967, in caso di dichiarazione di fallimento) e, pertanto, la perdita del “pieno” godimento dei diritti civili, sì da giustificare, qualora il condannato sia un architetto, la sua cancellazione dal relativo albo professionale, ai sensi dell’art. 20 del R.D. 2537/1925. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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