Corte di Cassazione – Durata della pena accessoria in caso di condanna per bancarotta fraudolenta.
Corte di Cassazione, Sez V pen. 15 maggio 2015, n. 45190 – Pres. Vessichelli, Rel. Micheli.
Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Pena accessoria - Durata fissa di 10 anni - Legittimità costituzionale dell’art. 216, quarto comma L.F.
Nell’ ipotesi di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta, per una ratio special-preventiva, la pena accessoria dell’inabilitazione dall’esercizio di una impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa prevista dall’art 216, quarto comma L.F. ha la durata fissa inderogabile di dieci anni, quale che sia la pena principale inflitta (a fronte di una acritica riproposizione della questione di legittimità costituzionale di detta norma per contrasto con l’ art.37 cod. pen., in quanto la pena accessoria ivi prevista non avrebbe dovuto avere durata superiore rispetto a quella della pena principale, la Corte ne ha ribadito l’inammissibilità,come da precedente sentenza dello stesso giudice delle leggi n.134 del 31 maggio 2012, trattandosi di soluzione legata a scelte affidate alla discrezionalità del legislatore.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/151230115044.PDF