Corte di Cassazione – Configurazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ex art. 216 L.F. in ipotesi di utilizzo da parte del fallito di un finanziamento per scopi personali e non per il perseguimento dell’oggetto sociale.
Corte di Cassazione, Sez. V pen. 24 giugno 2015, n. 50724 – Pres. Lapalorcia, Rel. De Marzo.
Fallimento – Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione - Utilizzo di finanziamenti per scopi estranei all’oggetto sociale - Condotta idonea alla configurazione del reato.
Fallimento – Finanziamento di terzi a società poi fallita - Sottrazione alla garanzia dei creditori – Rilevanza penale della distrazione.
Società poi fallita beneficiaria di una distrazione – Successiva distrazione delle somme ricevute - Reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale - Configurazione .
Società in difficolta finanziaria – Finanziamento a favore di società dello stesso gruppo - Mancanza di vantaggi – Successivo fallimento - Rilevanza penale della distrazione.
Al fine della configurazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione appare del tutto idoneo a delineare la condotta contestata l’utilizzo dei finanziamenti ricevuti da una società fallita per l’acquisto in leasing di una imbarcazione che, lungi dall’essere strumentale al perseguimento dell’oggetto sociale (nello specifico: “ pubbliche relazioni finalizzate all’incremento dell’attività dei soci: acquisto, vendita, permuta, locazione e amministrazione di beni immobili e beni mobili pure registrati”) è stata impiegata per fini personali dal fallito. L’utilizzo del bene da parte di questi non realizza infatti una finalità di pubbliche relazioni, né tale prospettiva è destinata a mutare in considerazione del fatto che in un frangente la società abbia incassato una non rilevante somma di denaro per un periodo in cui l’imbarcazione era stata ceduta a terzi, giacché si tratta all’evidenza di un impiego redditizio meramente occasionale e del tutto estraneo alle ragioni che avevano condotto all’acquisto del bene. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
E’ configurabile la bancarotta per distrazione nel caso in cui la provvista sia stata fornita alla società poi fallita da terzi, qualora le risorse vengono acquisite al patrimonio sociale a titolo di capitale e risultino successivamente sottratte alla garanzia dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La provenienza delle somme da una precedente distrazione non elide la rilevanza penale della successiva distrazione consumata in danno della società beneficiaria del primo reato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta consistente nel finanziamento di ingenti somme in favore di società dello stesso gruppo, effettuato, quando già si trovava in situazione di difficoltà finanziaria, da società poi fallita in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per il gruppo nel suo complesso che per la stessa società fallita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/151230114955.PDF