Corte di Cassazione – Amministratore che si ripaga dei suoi crediti verso la società fallita: ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione o di bancarotta preferenziale.

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Data di riferimento: 
10/07/2015

 

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 10 luglio 2015 n. 48017 – Pres. Fumo -  Rel. Guardiano.

 

Fallimento – Reato commesso dall’amministratore – Prelevamento od ottenimento di somma dalle casse sociali -  Bancarotta fraudolenta per distrazione o bancarotta preferenziale – Criterio distintivo.

 

Risponde non di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ma del meno grave reato di bancarotta preferenziale ex art. 216, terzo comma, L.F., l’amministratore che si ripaghi dei suoi crediti verso la società fallita relativi a compensi per il lavoro prestato,  a condizione che prelevi o comunque ottenga dalla cassa sociale una somma che, secondo la valutazione e la stima del giudice, risulti congrua rispetto al lavoro prestato. La specifica qualità dell’agente di amministratore della società, infatti, non rileva in quanto la norma incriminatrice prescinde dalla relazione dell’autore con l’organismo societario ed incide unicamente sulla commisurazione della sanzione a fronte di una maggiore gravità, per tale ragione, del reato. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]