Tribunale di Treviso – Domanda di ammissione al passivo dei canoni di locazione finanziaria spettanti dopo il fallimento.
Tribunale di Treviso 10 dicembre 2015 – Pres. Rel. Fabbro.
Fallimento – Insinuazione al passivo – Canoni di locazione finanziaria post fallimento – Non ammissibilità.
Non vanno ammessi al passivo fallimentare i canoni di leasing ancora dovuti al concedente dopo il fallimento dell’utilizzatore del bene concesso in locazione, in quanto laddove il curatore si sciolga dal contratto viene meno l’esigibilità del suo credito. La facoltà di insinuarsi al passivo da parte del creditore, che a seguito dello scioglimento del contratto ha ottenuto la restituzione del bene, gli è concessa eventualmente solo dopo la sua riallocazione e per la sola differenza tra il credito vantato e quanto ricavato dalla nuova collocazione (nello specifico è stata respinta, in sede di opposizione ex art.98 L.F., la richiesta di ammissione al passivo formulata dal concedente prima della riallocazione, pur essendosi lo stesso impegnato, ex art. 72 quater L.F., ad imputare al residuo credito quanto avrebbe potuto eventualmente ottenere dalla vendita o dal reimpiego dei beni locati) (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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