Tribunale di Pordenone – Concordato preventivo ed illegittimità del piano che attribuisca in parte ai creditori chirografari il ricavato della locazione dei beni immobili ipotecati.
Tribunale di Pordenone, 13 ottobre 2015 – dott. Francesco Pedoja (presidente), dott. Francesco Petrucco Toffolo ( giudice relatore), dott. Roberta Sara Paviotti (giudice).
Concordato preventivo – Locazione fino alla vendita dei beni ipotecati – Attribuzione parziale del ricavato ai creditori chirografari – illegittimità del piano.
Va evidenziata l’illegittimità del piano che attribuisca ai creditori chirografari quanto ricavabile dalla locazione dei beni ipotecati fino alla loro vendita prima che vi sia stato l’integrale soddisfacimento del creditore ipotecario. Solo la finanza esterna, infatti, è liberamente attribuibile con la proposta, mentre tutto ciò che deriva direttamente o indirettamente dal patrimonio del debitore deve essere attribuito secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione, con soddisfazione integrale del prelatizio di grado superiore prima che quello di grado inferiore possa essere soddisfatto anche in parte. (Nell’ipotesi l’opponente aveva rilevato l’illegittimità del piano nella parte in cui esso, a seguito della falcidia del credito ipotecario tramite relazione giurata ex art. 160 l.f. avente ad oggetto il valore di riallocazione dei beni sui quali era iscritta ipoteca, per quelli locati aveva destinato all’ulteriore soddisfacimento del creditore ipotecario l’equivalente di un’annualità di canoni di locazione (per il complesso degli immobili interessati si tratta di circa 700.000,00 euro, per l’immobile ipotecato in favore dell’opponente di circa 290.000), e - prevedendo nella fase esecutiva del concordato, la vendita fra cinque anni - attribuito il ricavato degli ulteriori quattro anni al ceto chirografario). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
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Tribunale di Pordenone 13 10 2015.pdf | 2.63 MB |