Tribunale di Crotone – Attestazione del professionista e giudizio di fattibilità della proposta concordataria. Richiesta di fallimento formulata nel corso della procedura.
Tribunale di Crotone 15 aprile 2015 – Pres. Mingrone – Est. Romanelli.
Concordato preventivo – Professionista - Attestazione di fattibilità - Riscontro della veridicità e correttezza della proposta – Non subordinabilità ad elementi di incertezza.
Concordato preventivo – Professionista - Attestazione di fattibilità – Requisito di ammissibilità della domanda – Concessione di un termine per l'integrazione – Esclusione.
Concordato con riserva – Deposito della documentazione prescritta - Rispetto del termine assegnato –Condizione di ammissibilità –Impossibilità di ulteriore differimento.
Concordato preventivo - Fattibilità giuridica – Sindacato del giudice – Controllo di legalità – Verifica della rispondenza degli atti allo scopo del concordato.
Piano concordatario – Apporto di finanza esterna – Impegno dei finanziatori – Mancanza – Impraticabilità giuridica.
Concordato preventivo - Pre-concordato e concordato pieno - Uso improprio degli istituti – Abuso del diritto – Deviazione dall’obbligo della buona fede e della correttezza - Valutazione del tribunale.
Concordato preventivo in corso – Richiesta di fallimento –Ammissibilità.
Non è possibile subordinare l’attestazione di fattibilità della proposta concordataria all’avverarsi di situazioni incerte, perché nella sostanza questo equivale a non attestare alcunché circa la probabilità di riuscita del piano; solo una attestazione che muova da un oggettivo riscontro di veridicità e correttezza dei dati aziendali, in guisa da consentire una valutazione prognostica favorevole di fattibilità del piano, può essere considerata dal Tribunale funzionale ad un vaglio di ammissibilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La relazione attestativa del professionista costituisce un requisito di ammissibilità della domanda di concordato, e non semplicemente un “elemento di validità (regolarità)”, con la conseguenza che tale carenza non è sanabile attraverso la concessione di un termine, come può viceversa avvenire, ex art. 161 comma 2 L.F., nei confronti del debitore, laddove il ricorso sia comunque corredato sin dall’inizio della documentazione prescritta, per consentirgli di apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. La documentazione e la relazione dell'attestatore sono infatti funzionali a consentire l’ulteriore svolgimento del procedimento, e quindi a permettere al commissario giudiziale di esprimere il suo parere, al tribunale di valutare l’ammissibilità ed all’adunanza dei creditori di votare sulla proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’art. 161 comma 6 L.F., nel richiamare l’art. 162, commi secondo e terzo, prevede (a pena di inammissibilità) il deposito, nel termine assegnato dal giudice, della proposta, del piano e dell’ulteriore documentazione e non è possibile ipotizzare un ulteriore differimento dei termini al fine di ripristinare una condizione di ammissibilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il sindacato del giudice in ordine al requisito di fattibilità giuridica del concordato (che non viene escluso dall’attestazione del professionista ex art. 161, comma 3°, l. fall.) deve essere esercitato sotto il duplice aspetto: del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa concreta di detto procedimento che non ha contenuto fisso e dipende di volta in volta dal tipo di proposta formulata e che, in linea generale, può essere individuata nel superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, dall’altro. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non risulta realizzabile il piano concordatario laddove la proposta si fondi in larga misura sull’apporto di finanza esterna per la quale non esista alcun impegno da parte dei soggetti finanziatori. Sussiste in tal caso un’ ipotesi concordataria che è “ab origine” radicalmente priva di praticabilità giuridica, per l’incongruità dei meccanismi e degli strumenti all’uopo prescelti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Compete al tribunale, caso per caso e valendosi della documentazione approntata dalla società istante, la valutazione delle ipotetiche situazioni di abuso volte a distorcere o ad utilizzare in modo improprio i rapporti tra l’istituto del pre-concordato e del concordato pieno rispetto agli schemi tipici delineati dal legislatore (nello specifico la società proponente un concordato con riserva ha utilizzato il termine a difesa in ordine alla richiesta di fallimento formulata dal PM al fine di depositare una domanda di concordato c.d. pieno, allo scopo di guadagnare tempo e paralizzare la richiesta proveniente da un soggetto legittimato). Del pari, compete al tribunale la valutazione attenta delle significative deviazioni dalle condotte di buona fede e correttezza nella impostazione degli strumenti di definizione della crisi d’impresa da parte del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
A seguito dell' esito negativo della domanda, è’pienamente conforme alle previsioni di legge la richiesta di fallimento formulata nel corso della procedura concordataria da parte dai creditori o dal P.M e ciò sia nel caso di sua inammissibilità, ex art. 162 L.F., sia di diniego di omologazione, ex art. 180 L.F., sia in ipotesi di revoca ex art. 173 L.F. . Non vi è infatti alcuna disposizione che ponga il divieto di proporre istanze di fallimento nel corso della procedura di concordato preventivo o che imponga che quelle in precedenza proposte debbano essere dichiarate improcedibili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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