Tribunale di Siena – Concordato preventivo e istanze di fallimento pendenti.
Tribunale di Siena, 15 maggio 2015– Pres. Est. Dott.ssa Maraianna Serrao.
Concordato preventivo – Concordato con riserva – Istanze fallimento pendenti – Termine ex art 161 l.f. 6 comma – Condotta non abusiva del debitore - Ammissibilità.
In pendenza di una procedura di concordato preventivo, stante i principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 9935/2015, è ammessa la concessione del termine ex art 161 L.F., 6 comma, anche qualora sia stata depositata la richiesta di fallimento dell’imprenditore su istanza di un creditore o su richiesta del PM e ciò qualora non sia accertato che la domanda di concordato abbia il solo scopo di differire la dichiarazione di fallimento. (Giulia Del Fabbro – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12926.pdf