Tribunale di Monza - Rapporti tra procedura esecutiva individuale e procedura concorsuale in tema di disciplina del mutuo fondiario ipotecario.
Tribunale di Monza 13 aprile 2015 – Pres. Est. dott. Giovanni Battista Nardecchia
Procedura esecutiva ex art 41 TUB – Fallimento - Rapporti tra le due procedure - Distribuzione somma ricavata - Riparto fallimentare – Necessità.
La disciplina del mutuo fondiario ipotecario ex art 41 TUB prevale sulla normativa concorsuale ma tale specialità configura un privilegio di carattere meramente processuale che, pur consentendo l'assegnazione della somma ricavata dalla liquidazione al creditore procedente, non deroga alla disciplina in materia d'accertamento del passivo, ed al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall’art. 52 L.f., sicché il giudice dell’esecuzione non può attribuire definitivamente al creditore fondiario il ricavato della procedura, ma, esclusivamente, assegnare allo stesso la somma ricavata dall’esecuzione nei limiti del credito garantito dall’ipoteca essendo onere del creditore fondiario, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione, insinuarsi al passivo del fallimento in modo tale da consentire la graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura concorsuale. (Giulia Del Fabbro - riproduzione riservata)
Se il credito, accertato nella sua entità, è ammesso al passivo in via privilegiata ipotecaria, a tale accertamento positivo non consegue l’effettivo diritto a trattenere definitivamente la somma già attribuita in sede esecutiva, e ciò in quanto tale questione rileva e viene risolta al momento del riparto quando si valuta se egli ha ricevuto nell'espropriazione singolare di meno o di più di quanto avrebbe diritto a percepire nel fallimento. Se ha ricevuto meno di quanto gli competerebbe nel fallimento, il creditore fondiario ha diritto a partecipare ai riparti per la differenza, (in via ipotecaria se il ricavato dall'immobile ipotecato lo consente o in via chirografaria in caso diverso); se ha ricevuto di più di quanto potrebbe avere nel fallimento, deve restituire la differenza, con la conseguenza che se non restituisce spontaneamente tale differenza il curatore può agire nei confronti del creditore fondiario per indebito arricchimento. (Giulia Del Fabbro - riproduzione riservata)
Poiché al Giudice dell'esecuzione non compete un autonomo potere di graduazione dei crediti, difforme dalla collocazione che questi hanno assunto o assumeranno nella procedura fallimentare, ne consegue che la provvisoria assegnazione delle somme in sede di esecuzione individuale può riguardare solo ed esclusivamente il creditore fondiario in forza dell’espressa previsione di legge di cui al richiamato art. 41, secondo comma, T.U.B. Anche la natura prededucibile ed il rango privilegiato che assumono le spese ed il compenso dei professionisti che abbiano custodito/stimato/venduto il bene devono essere accertate e soddisfatte in sede fallimentare, al pari di tutti gli altri crediti, in quanto obbligazioni contratte per il realizzo del patrimonio del fallito, che incidono necessariamente su di esso che possono essere accertate solo con il rito speciale ex art. 52 l.fall. dal giudice delegato. (Giulia Del Fabbro - riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12487.pdf