Corte d’Appello di Milano – Concordato preventivo con riserva: applicabilità della disciplina sui contratti in corso di esecuzione ex art. 169 bis l. fall. e conseguente possibilità di scioglimento.

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Data di riferimento: 
04/02/2015

Corte d’Appello di Milano, 4 febbraio 2015 – Pres. Buono, Rel. Fagnoni.

Art. 169 bis l. fall. – Contratti in corso di esecuzione – Disciplina applicabile al concordato con riserva – Ratio.

Art. 169 bis l. fall. – Contratti in corso di esecuzione – Disciplina applicabile al concordato con riserva – Scioglimento dei contratti – Obbligo di disclosure del debitore.

Art. 169 bis l. fall. – Autorizzazione allo scioglimento dei contratti – Procedimento – Principio del contraddittorio – Audizione del commissario giudiziale – Analisi documentale.

Art. 169 bis l. fall. – Contratti in corso di esecuzione – Scioglimento – Decorrenza dalla data della richiesta – Natura prededucibile dei crediti sorti.

 

La disciplina contenuta nell’art. 169 bis l. fall., relativa ai contratti in corso di esecuzione, è applicabile anche nel caso di concordato preventivo con riserva, dovendosi ritenere che il riferimento al “ricorso di cui all’art. 161”, contenuto nell’art. 169 bis l. fall., possa riguardare anche il sesto comma del citato art. 161, in materia di concordato preventivo con riserva, seppur in assenza di un esplicito riferimento a quest’ultimo; ciò discende dalla ratio sottesa allo strumento introdotto dall’art. 169 bis l. fall. – ratio comune, peraltro, anche agli istituti delle autorizzazioni al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, l. fall., ovvero ai finanziamenti di cui all’art. 182 quinquies, comma 1, l. fall., e, nel concordato con continuità aziendale, ai pagamenti di crediti anteriori, di cui al successivo comma 4 – e consistente nel favor accordato al debitore per l’accesso alla procedura di concordato e nella protezione della fase preparatoria del piano, anche con sacrificio degli interessi dei singoli creditori. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Essendo la disciplina di cui all’art. 169 bis l. fall. applicabile sia al concordato preventivo “tradizionale”, che a quello con riserva, nella fase preconcordataria ex art. 161, comma, 6, l. fall., è ammissibile non solo la sospensione dei contratti in corso di esecuzione, bensì anche lo scioglimento degli stessi, richiedendosi, tuttavia, in quest’ultimo caso, un obbligo di disclosure da parte del debitore richiedente il concordato preventivo con riserva, finalizzato a fornire elementi di valutazione sufficienti sia all’autorità giudiziaria che deve decidere, sia ai contraenti in bonis che devono poter organizzare le loro difese e motivare l’eventuale dissenso. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Il procedimento che conduce alla decisione sull’autorizzazione allo scioglimento dei contratti ex art.169 bis l. fall., è un procedimento – sia pure di volontaria giurisdizione – idoneo a incidere sul diritto soggettivo potenzialmente contrapposto del contraente, con effetti anche tendenzialmente irreversibili: per tale ragione e nell’ottica del dovere di contemperamento degli interessi anche del contraente in bonis, trova applicazione il principio del contraddittorio, sancito in linea generale dall’art. 101 c.p.c. Deve, inoltre, essere necessariamente sentito il commissario giudiziale, al fine di fargli rassegnare un parere dal quale evincere ulteriori elementi per poter correttamente valutare, in una fase ancora non definita, la convenienza dello scioglimento; infine, si aggiunge la necessaria disamina di tutta la documentazione che, per legge, il soggetto che propone la domanda di concordato con riserva è tenuto a depositare, documentazione che, in assenza di un piano e di una proposta dalla quale potersi ricavare un quadro d’insieme sufficiente, riveste un’importanza fondamentale al fine di poter verificare la fondatezza della domanda di scioglimento. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 169 bis l. fall., non retroagisce né alla data di presentazione della domanda di concordato con riserva, né alla data della sua pubblicazione nel registro delle imprese, bensì alla data della richiesta di autorizzazione, sì che i diritti nel frattempo maturati avranno natura di crediti prededucibili, in quanto sorti per effetto di atti di ordinaria amministrazione legalmente compiuti dal debitore, ex art. 161, comma 7, l. fall. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=12022.php

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: