Tribunale di Reggio Emilia – Non compensabilità di un credito sorto prima della domanda di concordato preventivo con riserva con un controcredito sorto successivamente.
Tribunale di Reggio Emilia 11 marzo 2015 – Pres. Savastano – Est. Varotti.
Concordato con riserva – Deposito del ricorso – Applicabilità art. 56 L.F. - Compensazione tra credito anteriore e controcredito successivo – Inammissibilità.
Compensazione legale ex art. 1241 c.c. - Requisiti necessari – Reciprocità tra credito e controcredito –Possibile insussistenza in presenza di un credito concorsuale – Differente "centro di interessi".
Ai sensi delle norme di diritto positivo vigenti dopo le modifiche introtte dal decreto legge 83/2012, convertito nella legge 134/2012, non può sussistere alcun dubbio che quando l’imprenditore presenti un ricorso ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare si trovi già in procedura di concordato preventivo, ragion per cui nessun dubbio può parimente sorgere sul fatto che sin dall’inizio del deposito del ricorso concordatario, anche se, come detto, tale ricorso sia proposto ai sensi dell’articolo 161 sesto comma, sia applicabile l’articolo 56 della legge fallimentare, come da richiamo ex art. 169 l.f., e ciò anche qualora il concordato sia poi dichiarato inammissibile e venga pronunciato il fallimento del richiedente. Alla luce di tali premesse non vi è materia per la compensazione qualora un credito sia sorto interamente in data anteriore al deposito del ricorso per concordato preventivo con richiesta del termine ed il controcredito sia sorto solo in epoca successiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’articolo 1241 codice civile, oltre ai requisiti dell'omogeneità, liquidità ed esigibilità, richiede – perchè si verifichi l’effetto legale della compensazione – un ulteriore elemento: quello della reciprocità, onde per accertarne la ricorrenza occorre avere riguardo alle sfere patrimoniali cui appartengono credito e controcredito. Pertanto il credito del creditore in bonis può essere compensato con un controcredito vantato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, ma non con un controcredito riferibile alla massa patrimoniale che viene gestita dal curatore, in quanto, in tale ipotesi, non sussiste la predetta corrispondenza dal momento che il patrimonio facente capo all’imprenditore è riferibile, sin dal deposito del ricorso concordatario con richiesta di termine, ad un differente “centro di interessi” composto non solo dall’imprenditore, ma anche dai creditori concorsuali, nel cui interesse il patrimonio predetto deve essere gestito ed amministrato, con regole che sono caratterizzate dalla destinazione del patrimonio del debitore allo scopo risanatorio dell’impresa (anche mediante liquidazione) e dalla tendenziale insensibilità di esso ad atti di amministrazione dell’imprenditore non autorizzati dal tribunale o ad atti di aggressione da parte dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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