Tribunale di Forlì – Validità del trust accessorio alla proceduta di concordato istituito dal fideiussore della società ammessa. Revocabilità dell’atto di disposizione.

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Data di riferimento: 
05/02/2015

 

Tribunale di Forlì 05 febbraio 2015 – Est. Giraldi.

 

Trust liquidatorio– Meritevolezza - Necessaria valutazione – Concordato preventivo - Fideiussore della società ammessa -  Non fallibilità – Assenza di violazioni – Validità del trust.

 

Trust liquidatorio – Effetto segregativo – Contrasto con l’art. 2740 c.c.-   Limitazione della responsabilità -  Riserva di legge -  Convenzione dell’Aia – Ammissibilità della deroga.

 

Trust liquidatorio – Atto di disposizione – Esecuzione dei crediti azionabili – Impedimento – Revocatoria ex art. 2901 c.c. -  Accoglibilità della domanda. 

 

Ai fini del riconoscimento della validità di un trust occorre valutare la meritevolezza della sua causa concreta ai sensi dell'art. 1322 c.c., ossia è necessario che persegua interessi meritevoli di tutela giuridica. Laddove, in particolare, un trust rivesta una posizione accessoria rispetto ad una procedura di concordato in quanto il disponente ha agito nel ruolo di fideiussore della società ammessa a quella procedura allo scopo di garantire i diritti dei suoi creditori e risulta, pertanto, costituire soggetto non fallibile personalmente, che non si è sottratto neanche in astratto ad una possibile procedura concorsuale, la  causa concreta del  negozio appare meritevole di tutela e non può ravvisarsi alcuna violazione di norme inderogabili di ordine pubblico che ne inficino la validità, essendo l'istituzione di un tale trust inidonea ad interferire anche in futuro con una eventuale procedura fallimentare. Nell'atto istitutivo di un trust liquidatorio di quel tipo, nonostante la sua validità, risulterebbe  possibile individuare una violazione dell'art. 2740 c.c., essendo comunque temporaneamente preclusa ai singoli creditori la possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del fideiussore, non fosse che non si può riconoscere a quella disposizione natura di norma inderogabile e che l'effetto segregativo tipico dei trust non risulta inconciliabile con la riserva di legge ivi prevista, in quanto può ritenersi efficace la deroga contenuta negli artt. 2 e 11 della Convenzione dell'Aia, cui la Legge 9/10/1989 ha dato piena esecuzione elevandola a norma di rango primario (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Pur non ricorrendo un’ipotesi di nullità del trust per violazione di principi inderogabili dell’ordinamento, può  ritenersi accoglibile, in presenza di tutte le altre condizioni richieste, la domanda  di revocatoria, ex art. 2901 c.c., dell’atto di conferimento dei beni da parte del fideiussore della società in concordato e ciò in quanto la destinazione in trust di tutti i suoi beni personali  determina la paralisi, per tutta la durata del trust, dell’esecuzione dei crediti azionabili nei  suoi confronti e può, pertanto, configurare  l’eventus damni richiesto da tale disposizione. L’atto impugnabile in sede di revocatoria non consiste però nell’atto istitutivo del trust che risulta mancante di effetti dispositivi,  ma va ravvisato nel conseguente atto di disposizione con cui i beni sono trasferiti al fiduciario (trustee) o, nell’ipotesi di trust autodichiarato, posti sotto il controllo dello stesso oppure segregati nel patrimonio del disponente (settlor) nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico, come precisa l’art. 2, comma 2, della Convenzione dell’Aia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: