Tribunale di Roma – Concordato preventivo: rilascio del DURC e sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative.

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Data di riferimento: 
05/12/2014

Tribunale di Roma, 5 dicembre 2014 – Pres. Russo, Rel. De Renzis.

Concordato preventivo – Rilascio del DURC – Presupposti – Regolarità contributiva – Art. 5, comma 2, lett. b), D.M. 24 ottobre 2007 – Sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative – Divieto di pagamento dei debiti pregressi ex artt. 51 e 168 L.F. – Applicabilità – Conseguente obbligo di rilascio del DURC.

L’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di data 24 ottobre 2007, prevede che la regolarità contributiva necessaria ai fini del rilascio del DURC sussiste anche in caso di “sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative” (lett. b). Tale norma va interpretata nel senso debba essere emesso un DURC positivo anche in presenza di inadempienze, qualora queste siano imposte dal divieto vigente in tema di procedure concorsuali di pagamento dei debiti pregressi (art. 51 L.F. per il fallimento e art. 168 L.F. per il concordato preventivo). Le norme richiamate costituiscono, infatti, le “disposizioni legislative” che in virtù del citato art. 5, comma 2, lett. b), abilitano, o meglio obbligano, gli enti ad emettere un DURC anche in caso di inadempienze. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: