Tribunale di Roma - Liquidazione di un unico compenso nell’ipotesi di avvicendamento di più curatori.
Tribunale Roma 14 ottobre 2014 - Pres. Giovanna Russo - Est. Ceccarini.
Fallimento - Avvicendamento di più curatori - Compenso del curatore - - Liquidazione di un unico compenso – Criteri di ripartizione.
In base ad un principio oggi espressamente sancito dall’articolo 39, comma 3, L.F., ma già ampiamente condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza formatasi prima della riforma della legge fallimentare del 2006,, qualora in un fallimento si avvicendino due o più curatori, il compenso deve essere liquidato una sola volta, tenendo conto del passivo accertato e dell’attivo complessivamente realizzato e ripartendo la somma così determinata in base all’attività prestata da ciascun curatore, alla durata di ciascun incarico e ai risultati ottenuti, tenuto conto della sollecitudine e della diligenza con cui sono state espletate le diverse prestazioni. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)
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