Tribunale di Pavia – Applicazione dell'art. 169 bis L.F. nella fase di preconcordato; sospensione dei mandati all’accredito per evitare la compensazione.

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Data di riferimento: 
24/11/2014

Tribunale di Pavia 24 novembre 2014 – Pres. Balba – Est. Attardo

Art. 169 bis L.F. -  Applicabilità sia al concordato "pieno" che a quello "con riserva" – Giustificazione.

Concordato con riserva -  Contratti in corso di esecuzione  - Possibilità della sola sospensione.

Concordato con riserva – Previsione  della possibilià di addivenire alla stipula di accordi di ristrutturazione  dei debiti – Richiesta di sospensione dei contratti – Compatibilità.

Art. 169 bis L.F. - Riferimento  ai "contratti in corso di esecuzione"-  Significato - Applicabilità ai contratti ineseguiti da almeno una delle parti o solo parzialmente 

Rapporto trilaterale di finanziamento, cessione di crediti e mandato all'accredito -  Possibilità  della sospensione dei mandati all‘accredito.

Il rinvio della norma di cui all'art. 169 bis L.F. all'art. 161 L.F. permette l'estensione della portata applicativa della disposizione anche al sesto comma dello stesso articolo. Nella fase di preconcordato l'applicazione dell'art.169 bis l.F. si giustifica con la necessità di evitare il maturare di effetti pregiudizievoli per il ricorrente nel tempo necessario alla predisposizione di piano e proposta concordataria, in particolar modo qualora venga prospettata la continuazione dell'attività di impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Se pure deve ritenersi che la disciplina di cui all'art. 169 bis L.F. risulti valida sia per il concordato "pieno" che per quello "con riserva", deve ritenersi, tuttavia, che, in considerazione dell'irreversibilità degli effetti che comporta, non sia ammissibile nella fase di pre-concordato, l'istanza di scioglimento dei contratti, ma unicamente quella della loro sospensione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Se si ammette l'applicabilità dell'art.169 bis L.F. alla fase di "riserva" limitatamente alla sospensione, questa non può essere esclusa per il solo fatto che il ricorrente preannunci la possibilità del ricorso allo strumento alternativo al concordato preventivo, previsto dal legislatore, della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La disciplina dell'art. 169 bis L.F. riguarda i "contratti in corso di esecuzione" vale a dire i rapporti giuridici obbligatori che hanno perfezionato il proprio iter formativo in epoca anteriore "alla data di presentazione del ricorso" non completamente eseguiti per il mancato raggiungimento del loro effetto finale. Pertanto possono essere assoggettati a scioglimento i contratti a prestazioni corrispettive rimasti ineseguiti (o non completamente eseguiti) da entrambe le parti alla data di apertura del concorso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini di valutare la sospendibilità di un mandato all’accredito conferito da un soggetto ed in esecuzione del quale il mandatario effettua i pagamenti su un conto corrente bancario indicato, è necessario valutarne l’autonomia rispetto al complessivo rapporto negoziale avente ad oggetto anche finanziamenti e cessioni di credito. (Nel caso di specie, il mandante aveva interesse a sospendere il mandato, al fine di evitare la compensazione da parte della banca degli importi versati con il residuo di precedenti finanziamenti) (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: