Tribunale di Mondovì - Conto corrente bancario-Anatocismo-nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi

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Data di riferimento: 
17/02/2009

Tribunale di Mondovì 17 febbraio 2009 - Est. Demarchi.

Conto corrente bancario - Anatocismo - Nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi - Applicazione di altra
forma di capitalizzazione - Esclusione - Disciplina transitoria di
cui alla delibera CICR 9 febbraio 2000 - Peggioramento delle
condizioni contrattuali - Sussistenza - Approvazione del cliente
- Necessità.

Conto corrente bancario - Anatocismo - Adeguamento
unilaterale delle clausole - Delibera CICR 9 febbraio 2000 -
Natura di norma regolamentare secondaria - Deroga alla
disciplina di fonte legislativa - Esclusione.

Conto corrente bancario - Imputazione delle rimesse in conto
interessi passivi maturati - Applicazione del criterio di cui all'art.
1194 cod. civ. - Esclusione.

Contratti bancari - Determinazione del tasso di interesse -
Rinvio agli usi di piazza - Nullità ex art. 4 l. 17 febbraio 1992, n.
385 e 117 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Sussistenza.
Conto corrente bancario - Anatocismo - Nullità della clausola di
determinazione del tasso di interesse - Tasso sostitutivo di cui
all'art. 117 T.U.B. - Riferimento ad ogni chiusura trimestrale o
annuale dei conti.

Contratti bancari - Conteggio di commissioni, spese ed accessori
- Riferimento al cartello interbancario - Nullità ex art. 2 l. 10
ottobre 1990, n. 287 - Rinvio alle condizioni in uso nella zona -
Indeterminatezza.

Commissione di massimi scoperto - Natura e definizione -
Riferimento allo scoperto di conto - Liceità della causa -
Sussistenza - Determinatezza o determinabilità dell'oggetto -
Necessità - Estensione al credito affidato o utilizzato - Esplicita
pattuizione - Necessità.

Nell'ipotesi in cui venga dichiarata la nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di
massimo scoperto, nessun'altra forma di capitalizzazione potrà essere
applicata agli interessi debitori a carico del correntista, ed anche nel
caso in cui si dovesse ritenere la validità della disciplina transitoria
prevista dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, l'applicazione di una
qualsiasi forma di capitalizzazione si tradurrebbe in un peggioramento
delle condizioni precedentemente applicate con conseguente necessità di
espressa approvazione da parte del cliente. (fb)

L'articolo 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, nella parte in cui
consente l'adeguamento unilaterale delle vecchie clausole
sull'anatocismo, è una norma regolamentare secondaria, priva della
forza necessaria per derogare alla fonte superiore di natura legislativa
(art. 1283 cod. civ.) e, come tale, deve essere disapplicata. (fb)

Nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario non è possibile
ricorrere al criterio di imputazione previsto dall'art. 1194 cod. civ. ed
utilizzare le rimesse effettuate sul conto per estinguere gli interessi
passivi giorno per giorno maturati. (fb)

Poiché il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova si
applichi ai rapporti che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della
legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente e ne modifichi
l'assetto con effetto ex nunc, si deve ritenere che, con riferimento alle
obbligazioni sorte dal 9 luglio 1992, le clausole che rinviano la
determinazione del tasso di interesse agli usi di piazza siano nulle anche
in virtù dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 385 (si veda ora l'art.
117 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). (fb)

Poiché il conto corrente bancario è un rapporto di durata, caratterizzato
da molteplici operazioni poste in essere in presenza di continue
variazioni dei tassi di interesse determinate dalle mutevoli condizioni del
mercato, il valore minimo e massimo dei BOT, indicato dall'art. 117
T.U.B. quale parametro da applicare nel caso di nullità delle clausole di
determinazione del tasso di interesse, deve essere riferito ai dodici mesi
precedenti ogni chiusura trimestrale o annuale dei conti e non ai dodici
mesi precedenti la conclusione del contratto. (fb)

La clausola del contratto di conto corrente che per il conteggio di
commissioni, spese ed accessori rimandi al "cartello interbancario in
vigore o in uso presso le aziende di credito della zona" è invalida perché
l'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della
concorrenza e del mercato, vieta, sancendone la nullità le intese tra
imprese (tra le quali devono intendersi comprese le banche) volte ad
impedire, restringere o falsare la concorrenza e perché il rinvio alle
condizioni in uso nella zona è talmente generico da non consentire la
determinazione dell'oggetto della clausola (artt. 1325 e 1346 cod. civ.).
(fb)

La "commissione di massimo scoperto", così denominata e senz'altra
specificazione, per la cui definizione è possibile fare riferimento alle
"Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi
della legge sull'usura", emesse dalla Banca d'Italia, può ritenersi
sorretta da causa lecita solo in relazione allo scoperto di conto. Pertanto,
non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione, uno "scoperto" e
potendo riconoscere validità alle clausole contrattuali che prevedano
"commissioni di massimo scoperto", solo se costituenti corrispettivo per
l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua
disposizione, deve concludersi per l'illegittimità, in quanto priva di
causa, della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il
pagamento di una somma da calcolarsi, a tale titolo, anche su importi
entro il limite del fido. Qualora la banca ritenga di dover richiedere una
commissione anche per il credito affidato o per il credito utilizzato, la
relativa pattuizione dovrà essere esplicita in tal senso, dimostrativa della
causa giuridica che la sorregge, ed il relativo importo dovrà aggiungersi
agli interessi pattuiti nel "costo" del finanziamento concesso. Vale, poi,
anche per la commissione di massimo scoperto la questione della
determinatezza o determinabilità dell'oggetto, per cui in assenza di
univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione
va ritenuta nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto
indebitamente versato. La nullità della commissione di massimo
scoperto, per assenza di una sua causa giustificatrice, è rilevabile anche
d'ufficio.

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]