Corte d'Appello di Bologna – Reclami avverso la liquidazione dei compensi al curatore o al commissario giudiziale. Revoca del concordato preventivo e pagamento di spese e compensi.

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Data di riferimento: 
06/05/2014

 

Corte d'Appello di Bologna 06 maggio 2014 – Pres. Colonna – Est. Salvatore.

 

Fallimento e concordato preventivo – Provvedimenti del tribunale -  Reclamo avanti la corte di appello – Ipotesi di inammissibilità.

 

Concordato preventivo – Apertura della procedura  - Deposito di somme per spese -  Revoca della procedura – Utilizzo da parte del commissario giudiziale – Diritto del debitore al solo residuo.

 

Il provvedimento emesso dal tribunale, ex art. 26 L.F., avverso i decreti del giudice delegato non è suscettibile di ulteriore reclamo avanti alla corte di appello  posto che solo i decreti emessi in prima istanza dal tribunale possono essere reclamati avanti a quella corte; come pure non è suscettibile di reclamo avanti alla stessa il provvedimento di liquidazione del compenso al curatore in caso di fallimento o al commissario giudiziale in ipotesi di concordato preventivo, in quanto trattasi di provvedimento espressamente reclamabile solo in sede di legittimità ai sensi dell'art. 39 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il deposito di somme da parte del ricorrente, ex art. 163, II comma n. 4, L.F., all'atto dell'apertura della procedura di concordato preventivo è finalizzato al pagamento delle spese sostenute nel corso del procedimento; pertanto, in caso di revoca dell'ammissione ai sensi dell'art. 173 L.F., il commissario giudiziale è legittimato a procedere al pagamento delle spese sostenute  e dei compensi richiesti dai professionisti nominati nel corso del procedimento e a lui stesso spettanti. Ciò in quanto, essendo il provvedimento di revoca reclamabile, gli organi della procedura restano in carica sino al passaggio in giudicato di quella decisione.

In caso di arresto della procedura il debitore ha diritto ad ottenere la restituzione di eventuali somme residue solo dopo il pagamento delle spese della procedura concorsuale e dei compensi liquidati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: