Corte di Cassazione – Trasferimento fittizio della sede in uno stato extracomunitario in data anteriore al deposito dell’istanza di fallimento e giurisdizione italiana.
Cassazione, Sez. UU. – sentenza 23 settembre 2014 n. 19978 – Presidente dott. Antonio Rovelli – rel. dott. Vittorio Ragonesi
Cassazione – Trasferimento di sede all’estero – fallimento – giurisdizione del giudice italiano
In ordine alla dichiarazione di apertura della procedura fallimentare, il trasferimento in uno Stato extracomunitario della sede di una società, benché anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, non esclude la giurisdizione italiana, essendo essa inderogabile - salve le convenzioni internazionali o le norme comunitarie - secondo il disposto degli artt. 9 e 10 legge fall. (quali novellati dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile ratione temporis) e dell’art. 25 della legge n. 218 del 1995, i quali escludono la predetta giurisdizione solo nei casi di effettivo e tempestivo trasferimento all'estero. Più in particolare, spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di una società di capitali, già costituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero la sede legale, nei caso in cui i soci, chi impersona I'organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo Stato straniero, circostanze che lasciano chiaramente intendere come la delibera di trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la società dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento. [Nel caso di specie, è stata ritenuta fittizia la natura del trasferimento di una società in Mali in ragione delle seguenti circostanze: a) l’attività in concreto esercitata di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli aveva esclusivo dimensionamento locale; b) sia l’amministratore, che i soci erano cittadini italiani, ivi residenti senza collegamenti con il Mali; c) l’assoluta mancanza di dati circa l’effettiva attività in Mali; d) l’esclusiva collocazione in Italia dei creditori; e) la contemporaneità del trasferimento con il dissesto attestato dai protesti.] (Avv. Francesco Dialti, Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams – Riproduzione riservata)
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Corte di Cassazione 24 settembre 2014 n. 19978.pdf | 466.08 KB |