Tribunale di Treviso – Piano di riparto parziale, crediti prededucibili, crediti privilegiati e criteri di esecuzione.
Tribunale di Treviso, Sez. II Civ., 11 giugno 2014, Pres. Rel. Fabbro.
Piano di riparto – Distribuzione parziale – Criteri di esecuzione – Riparto finale – Eventuali conguagli.
Creditore privilegiato – Interesse all’esecuzione collettiva – Incapienza del bene gravato – Degradazione del credito – Imputazione delle spese generali.
Fallimento – Natura pubblicistica – Tutela dell’interesse di tutti i creditori – Unico procedimento – Art. 111 l. fall.
In sede di riparto, nell’ipotesi di distribuzione parziale, anche nel caso in cui non sia noto se la procedura avrà in futuro ulteriore attivo da distribuire, i riparti parziali vanno eseguiti in base alla situazione concretamente esistente. Infatti, in sede di riparto finale, allorché si avrà contezza dell’entità dell’ammontare dell’attivo realizzato e delle spese prededucibili, sarà pur sempre possibile determinare le percentuali di spesa generali a carico di ciascuna massa e quindi procedere ad eventuali conguagli necessari a soddisfare i creditori eventualmente sacrificati in precedenza, non essendo precluso in quella sede un ulteriore versamento in favore del creditore ipotecario. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Il creditore garantito da pegno o ipoteca ha sempre interesse anche all’esecuzione collettiva, soprattutto nell’ipotesi di incapienza del bene gravato, posto che per la parte incapiente degrada a chirografo e come tale concorre sul realizzo di altri beni. Ne consegue che in caso di attivo costituito dal ricavato di un unico bene tutte le spese generali devono essere imputate a quel bene. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
La natura pubblicistica del fallimento, indirizzato alla tutela dell’interesse di tutti i creditori e non a quello dei singoli, impone che, una volta aperta la procedura, i creditori con garanzia debbano sottostare ad un unico tipo di procedimento, e in particolare alle regole che disciplinano la distribuzione del ricavato, tra le quali assume rilievo l’art. 111 l. fall. che antepone la soddisfazione dei crediti prededucibili ai privilegiati. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
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Tribunale di Treviso 11 giugno 2014.pdf | 256.38 KB |