Cassazione civile - Cessione dei crediti e opponibilità al fallimento.
Cassazione civile, Sezione I, n. 19199 del 11 settembre 2014 – Pres. Ceccherini, rel. De Chiara
Fallimento - Cessione del credito - Notificazione al debitore ceduto - Successiva al fallimento dell'originario creditore - Pagamento liberatorio nelle mani del curatore.
L’articolo 1264, secondo comma, c.c. prevede che, anche prima della notificazione, il debitore non sia liberato qualora paghi al cedente pur essendo a conoscenza dell'avvenuta cessione. Tale norma, però, non autorizza a ritenere che sia sufficiente tale conoscenza ad imporre al debitore di eseguire il pagamento sempre e comunque al cessionario. L'art. 1264 c.c. va, infatti, coordinato con le norme che regolano l'opponibilità della cessione ai creditori del cedente, in particolare con la previsione della inopponibilità a questi della cessione che sia stata notificata al debitore in data successiva alla dichiarazione di fallimento del cedente medesimo o al pignoramento del credito, ai sensi degli artt. 2914, n. 2, c.c. e 45 legge fallimentare. In tal caso la cessione non è efficace neppure per il debitore ceduto: diversamente il curatore non sarebbe, paradossalmente, legittimato a pretendere da lui il pagamento, che, pure, gli spetta a preferenza del cessionario; né potrebbe giustificarsi una legittimazione di quest'ultimo, il cui diritto comunque è destinato a cedere di fronte a quello del curatore. (Avv. Francesco Dialti, Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall'Avv. Francesco Dialti, Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams
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Corte di Cassazione, 11 settembre 2014 n.19199.pdf | 789.9 KB |