Tribunale di Udine – Contratto di mutuo fondiario eccedente il limite di finanziabilità: conseguenze.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
29/05/2014

Tribunale di Udine, decr., 29 Maggio 2014 –Pres. Dott. Alessandra Bottan Giselli – Rel. dott. Andrea Zuliani.

Mutuo fondiario - Art 38 T.u.b. - Superamento limite di finanziabilità - Privilegio ipotecario -  Ammissibilità.   

 

Ove, in fatto, sia accertato il superamento del limite di finanziabilità posto dalla normativa sul credito fondiario, il credito della banca dev’essere ammesso in via ipotecaria, poiché non può essere condivisa la tesi secondo cui dalla violazione del limite di finanziabilità posto dall’art. 38, comma 2, T.U.B. e dalla normativa delegata deriverebbe la radicale nullità del contratto di finanziamento e dell’atto di concessione di ipoteca, derivando invece da tale violazione, quale unica conseguenza, la disapplicazione della normativa speciale relativa al credito fondiario. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Udine 29 maggio 2014.pdf460.5 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]