Tribunale di Roma – Fallimento e interruzione del processo: rilevanza ai fini dell’estinzione della conoscenza legale dell’evento interruttivo e della pendenza dello specifico processo.

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Data di riferimento: 
02/04/2014

Tribunale di Roma, 2 aprile 2014. 

Interruzione del processo – Art. 43 l. fall. -  Conoscenza effettiva e legale dell’evento interruttivo – Conoscenza della pendenza dello specifico processo – Pubblicazione della sentenza di fallimento. 

Nel caso di interruzione del processo ex art. 43 l. fall., alla luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 305 c.p.c., è necessario considerare il momento in cui la parte avente interesse alla riassunzione ha avuto conoscenza effettiva e legale, ossia proveniente da fonte qualificata, dell’evento interruttivo. Conoscenza che, da parte del curatore del soggetto il cui fallimento determina l’interruzione del processo, si identifica necessariamente con la conoscenza legale della pendenza dello specifico processo e non può coincidere semplicemente con la data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]