Cassazione civile – Bancarotta fraudolenta - Concorso formale e materiale tra bancarotta fraudolenta e impropria ex art. 223, comma 2 n.2, L.F. Ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

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Data di riferimento: 
17/03/2014

Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 12427, 17 marzo 2014, Pres. Lombardi, Rel. Guardiano.

Bancarotta fraudolenta – Bancarotta impropria – Medesima condotta causa di fallimento - Non configurabilità del concorso.

Bancarotta fraudolenta - Bancarotta impropria - Ulteriori comportamenti dolosi - Configurabilità del concorso materiale.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Registrazione di passività inesistenti – Diminuzione illecita del patrimonio del debitore – Pregiudizio al ceto creditorio.

Bancarotta fraudolenta documentale - Impossibilità di ricostruzione del patrimonio - difficoltà degli accertamenti.

Non è configurabile il concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria di cui alla l.fall., art. 223, comma 2, n.2, che deve considerarsi assorbito nel primo quando l’azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Il concorso materialetra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria di cui alla l.fall., art. 223, comma 2, n.2,  può configurarsi solo se, oltre ad azioni comprese nello specifico schema della bancarotta fraudolenta si sono verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi, i quali, concretandosi in abuso e infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in altro atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico-finanziario della società, siano stati causa del fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per esposizione o riconoscimento di passività inesistenti risulta consumato con la registrazione di inesistenti costi sostenuti dalla società fallita, finalizzata a dissimulare la destinazione illecita data ad attività già sottratte. Infatti, la diminuzione illecita del patrimonio del debitore può avvenire non solo attraverso la sottrazione di attività, ma anche gonfiando le passività, in modo da assottigliare la quota di garanzia disponibile per i creditori, condotta che si verifica tutte le volte in cui, in relazione allo stato patrimoniale del soggetto fallito, si fanno apparire debiti od obblighi che in realtà non esistono, trattandosi di operazioni mediante le quali viene sottratta o distratta la quota di patrimonio corrispondente al debito fittizio, con conseguente pregiudizio del ceto creditorio alla veridica indicazione del passivo. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale, non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari , siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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PDF icon Cass. pen. 17.03.2014 n. 12427.pdf195.8 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]