Tribunale di Venezia – Insolvenza dichiarata in altro Stato ed applicazione della legge italiana al giudizio pendente riassunto nei confronti della curatela.

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Data di riferimento: 
06/12/2013

Tribunale di Venezia 06 dicembre 2013 -  Est. Eugenia Italia.

Insolvenza dichiarata in Belgio – Deroghe alla lex concursus – Procedimento pendente in Italia – Applicabilità legge italiana – Improcedibilità.

Il sistema di norme uniformi di conflitto delineato nel Regolamento dell’Unione Europea si impernia sull'applicazione della lex concursus, quale regola generale volta a garantire la massima efficienza nella conduzione della procedura concorsuale (art. 4); e, al tempo stesso, sull'applicazione di una diversa - e ben precisa - disciplina nazionale, in via derogatoria, con riferimento a quelle ipotesi, espressamente enumerate (artt. 5-15), in cui la necessità di tutelare le aspettative legittime e la certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta si imponga con particolare forza.Occorre poi osservare che la giurisprudenza di altri Stati Membri ha preso posizione sulla nozione di “procedimenti pendenti”. Essa è stata riferita alla generalità dei procedimenti instaurati nei confronti del debitore insolvente. E’ stato, altresì, evidenziato che quelli tra essi di natura cognitiva, in virtù della previsione derogatoria di cui al combinato disposto degli articoli 4 comma 2 lettera f) e 15, sono disciplinati - quanto agli effetti della dichiarazione di fallimento - dalla legge dello Stato ove essi pendono, anziché dalla lex concursus; laddove, invece, i " procedimenti pendenti " di natura esecutiva sarebbero disciplinati comunque dalla legge dello "Stato di apertura" in conformità a quanto previsto all'art. 4. (High Court of Justice Gran Bretagna, 02 ottobre 2008 Syska, acting as the administrator of Elektrim S.A. e altri c. Vivendi Universal S.A. e altri, edita in Int'l Lis, 2010, 3-4, 128).

Né possono aversi dubbi che la locuzione “procedimento pendente relativo ad un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato”, usata nell’art. 15, possa riferirsi al debitore fallito, atteso che effetto primario e fondamentale inseparabile dalla pronuncia di fallimento è il c.d. spossessamento, vale a dire il trasferimento dei poteri di disposizione ed amministrazione del patrimonio del debitore fallito agli organi dell’ufficio fallimentare ( c.d. principio della universalità oggettiva). Si applica pertanto la legge fallimentare italiana qualora venga riassunto nei confronti del curatore un processo pendente in Italia finalizzato ad accertare un credito nei confronti di un convenuto la cui procedura di insolvenza viene aperta in altro stato (Belgio) e di conseguenza  il processo va dichiarato improcedibile essendo il convenuto privo di legittimazione processuale in conseguenza dell’intervenuto fallimento. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: