Corte di Cassazione (9198/2017) – Aspetti processuali relativi ad azioni iniziate anteriormente al fallimento, interrotte e poi proseguite dopo l’inizio della procedura.

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Data di riferimento: 
10/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 10 Aprile 2017, n. 9198. Est. Scarpa.

Reciproche domande giudiziali di accertamento di crediti a vario titolo - Fallimento del convenuto nel corso del giudizio - Riassunzione secondo il rito ordinario innanzi al tribunale ordinario - Questione di competenza - Esclusione - Questione di inammissibilità, improcedibilità o improponibilità della domanda – Configurabilità.

Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il tribunale fallimentare coincida con il tribunale ordinario; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressum impediens", concettualmente distinta dalla incompetenza. (massima ufficiale)

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17423.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: