Tribunale di Cuneo – Concordato preventivo e presupposti per lo scioglimento dei contratti di “anticipo fatture”.

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Data di riferimento: 
14/11/2013

 

Tribunale di Cuneo 14 novembre 2013 - Pres. Russo - Est. Macagno.

 

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti bancari in corso di esecuzione - Contratti bancari di anticipo fatture  - Patto di compensazione – Opponibilità - Indennizzo a favore del contraente in bonis.

 

 Nell’ipotesi in cui, in caso di concordato preventivo, siano in corso dei contratti di anticipazione di fatture con gli istituti di credito in cui la convenzione di affidamento della linea di credito prevede espressamente il patto di compensazione a favore della banca e vi sia richiesta di scioglimento ex art. 169 bis l.f. dei predetti contratti, l’accertamento del tribunale si risolve, in ragione della limitata estensione dello scrutinio di legittimità del tribunale stesso in sede di ammissione del concordato, nella verifica della funzionalità dello scioglimento rispetto alla realizzazione del piano concordatario e della previsione di un indennizzo in favore del contraente in bonis ai sensi del secondo comma dell’art. 169-bis.(Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]