Tribunale di Monza – Opponibilità del patto di compensazione nei contratti bancari in caso di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
27/11/2013

Tribunale di Monza, 27 novembre 2013 – Est. Buratti.

Concordato preventivo – Contratti bancari – Patto di compensazione – Situazione giuridica estintiva delle obbligazioni reciproche antecedente al concordato preventivo – Compatibilità.

Rapporti pendenti – Contratti bancari – Patto di compensazione – Art. 169 bis L.F. – Sospensione o scioglimento dei contratti pendenti – Caducazione del patto di compensazione – Scelta del debitore.

Concordato preventivo – Contratti bancari – Clausole pattizie – Prosecuzione. 

Il patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto corrente bancario di partite di segno opposto è compatibile con l’articolo 56 L.F., applicabile al concordato preventivo per effetto del richiamo operato dall’articolo 169 L.F. Infatti, la possibilità di operare la compensazione anche dopo l’apertura della procedura di concordato preventivo quando l’origine causale della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni reciproche è antecedente ad essa risponde ad un’esigenza di equità sostanziale in forza della quale il terzo creditore che sia titolare anche di un debito verso la procedura non deve essere costretto a sopportare un pagamento in moneta concorsuale dopo aver adempiuto integralmente alla propria obbligazione. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

La possibilità di evitare la prosecuzione a vantaggio della banca dell’operatività del patto di compensazione collegato ad un’operazione creditizia e di ripristinare il criterio della par condicio creditorum a tutela della consistenza della massa patrimoniale destinata dipende esclusivamente dalla scelta del debitore di porre termine al rapporto negoziale pendente ai sensi del novellato art. 169 bis L.F., opzione che sarà frutto di ponderata comparazione tra vantaggi e svantaggi che ne conseguono. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Dal principio che l’ammissione alla procedura di concordato preventivo non determina lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli di volta in volta in esso confluenti discende necessariamente che la prosecuzione attiene al rapporto nella sua interezza e si estende a tutte le clausole pattizie che lo regolano, ivi compresa quella con la quale le parti hanno attribuito alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse per conto del correntista. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: