Tribunale di Udine – Stato passivo: quando il documento contrattuale è privo di data certa, è ammissibile la prova del negozio con tutti gli altri mezzi consentiti.

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Data di riferimento: 
12/12/2013

Tribunale di Udine, 12 dicembre 2013 – Pres. dott.ssa Bottan, rel. dott. Massarelli.

Fallimento – Stato passivo – Scrittura privata – Data certa – Mancanza – Inopponibilità al curatore – Prova del negozio – Altri mezzi consentiti – Ammissibilità.

Ai fini dell’ammissione allo stato passivo, a norma dell’articolo 2704 c.c. la scrittura privata priva di data certa non è opponibile al curatore del fallimento, con la conseguenza che la prova dell’anteriorità al fallimento del negozio contenuto nella scrittura non può desumersi da quest’ultima. Tuttavia, l’inopponibilità di cui all’art. 2704 c.c. non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e non attiene all’efficacia dell’atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo della scrittura. Ove, dunque, il documento contrattuale non sia munito di data certa, la prova del negozio e della sua stipulazione anteriore al fallimento può essere fornita, prescindendo dal documento contrattuale, con tutti gli altri mezzi consentiti, anche nei confronti dei terzi e del curatore, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall’avv. Manlio Bianchini.

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: