Tribunale di Mantova – Concordato preventivo, classe autonoma per i crediti dei soci finanziatori e diritto di voto degli stessi.

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Data di riferimento: 
11/04/2013

Tribunale di Mantova, 11 aprile 2013 – Pres. dott. Alfani, rel. dott.ssa De Simone

 

Concordato preventivo – Soci finanziatori – Classi.

Concordato preventivo – Soci finanziatori – Diritto di voto.

 

In sede di proposta di concordato preventivo, deve essere valutata corretta la scelta di collocare in autonoma classe i crediti di rimborso dei soci per finanziamenti a favore della società, postergati rispetto al soddisfacimento degli altri crediti, ai sensi dell'art. 2467 c.c., essendo diversa la posizione giuridica dei soci finanziatori rispetto agli altri creditori, sia privilegiati che chirografari, poiché è previsto ex lege che essi potranno essere soddisfatti solo dopo il soddisfacimento degli altri creditori. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

In sede di concordato preventivo, devono essere ammessi al voto anche i soci finanziatori, poiché i loro crediti da rimborso sono anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l’ammissione alla procedura concorsuale e poiché non è applicabile l’esclusione di cui all’art. 177, 4° co. l.f., trattandosi di disposizione eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]