Corte d'Appello di Brescia - Applicazione alle procedure concorsuali della sospensione dei termini concessa alle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012.

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Data di riferimento: 
21/08/2013

Appello Brescia 21 agosto 2013 - - Pres., est. Galizzi.

Agevolazione alle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 - D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 - Sospensione dei termini processuali - Applicazione alle procedure concorsuali - Esclusione - Termini previsti dall'articolo 161 L.F. - Natura processuale - Esclusione.

L'agevolazione della "sospensione del decorso dei termini processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione, ed eccezione", prevista dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, non è applicabile alle procedure concorsuali, in quanto la previsione, che ha sicuramente natura eccezionale, nulla dispone in ordine a dette procedure ed altresì in quanto dalla lettura dei lavori preparatori parlamentari è possibile dedurre l'intenzione di escludere dalla sospensione in questione i termini relativi alle procedure esecutive e fallimentari. Con specifico riferimento ai termini previsti dalla nuova formulazione dell'articolo 161 L.F. va, inoltre, osservato che gli stessi non sono di natura processuale ma sostanziale, legata al procedere dell’insolvenza dell'imprenditore e predefiniti in un ambito di valutazione discrezionale del giudice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alberto Gandolfi

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: