Corte di Cassazione – Insindacabilità della sentenza dichiarativa del fallimento da parte del giudice penale.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 09/04/2013 - 15:06
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Data di riferimento:
11/03/2013
Cassazione penale, Sez. V, 11 marzo 2013 n. 11256 - Pres. G. Marasca - Rel. S. Palla.
Bancarotta fraudolenta - Dichiarazione di fallimento - Procedimento penale.
Il giudice penale investito di giudizi relativi a fatti di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento né quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza né quanto ai presupposti soggettivi. Le modifiche apportate all'art. 1 L.F. dal D.Lgs. n. 5/2006 e dal D.Lgs. n. 169/2007 non esercitano influenza, ai sensi dell'art. 2 c.p., sui procedimenti penali in corso. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)
Conformi: Cass. pen., Sez. V, 9 maggio 2012 n. 40901; Cass. pen., Sez. Unite, 15 maggio 2008 n. 19601.
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
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Corte di Cassazione, 11 marzo 2013 n. 11256.pdf | 79.57 KB |
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: