Corte di Cassazione – Il reato di bancarotta fraudolenta: natura, requisiti, concorso esterno.

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Data di riferimento: 
01/03/2013

Cassazione penale, Sez. V, 1° marzo 2013 n. 9845 - Pres. G. Marasca - Rel. M. Vessichelli.

Amministratore di fatto - Responsabilità.

Bancarotta fraudolenta - Dichiarazione di fallimento - Pregiudizio - Presunzione - Responsabilità - Distrazione - Azione revocatoria.

Bancarotta fraudolenta - Distrazione - Nesso causale - Dichiarazione di fallimento.

Bancarotta fraudolenta - Distrazione - Reati di pericolo - Prova - Pregiudizio - Stato di insolvenza.

Bancarotta fraudolenta - Concorso dell'extraneus - Nesso causale - Elemento psicologico.

Il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 c.c., la qualifica di "amministratore di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto "l'amministratore di diritto". Ne consegue che, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, l'amministratore di fatto è penalmente responsabile per tutti i comportamenti addebitabili all'amministratore di diritto. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)

Affinché sia configurabile il reato di bancarotta fraudolenta è necessario che al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento sussista un pregiudizio per i creditori. Ne consegue che il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art 192 c.p.p., per l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non costituendo inversione dell'onere della prova il fatto che sia rimessa all'interessato la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato. Al contrario, può non integrare il reato di bancarotta per distrazione una condotta, ancorché fraudolenta, i cui effetti pregiudizievoli risultino annullati da un'azione in grado di reintegrare il patrimonio della fallita prima dell'apertura della procedura fallimentare, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento. Pertanto, il recupero del bene distratto a seguito di azione revocatola non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione va considerato come reato di pericolo e non è dunque necessaria, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219 L.F. In quanto reato di pericolo, per il configurarsi del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è altresì irrilevante che al momento della consumazione l'agente non avesse consapevolezza della stato d'insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)

In tema di reati fallimentari, è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa. Il concorso dell'extraneus deve dunque essere dimostrato sia dal punto di vista dell'elemento psicologico sia con riferimento alla sua efficienza causale rispetto alla condotta materiale posta in essere dall'amministratore. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: