Corte di Cassazione – Responsabilità penale dell’amministratore di diritto.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 05/04/2013 - 10:58
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Data di riferimento:
05/02/2013
Cassazione penale, sez. V, 5 febbraio 2013, n. 5767 - Pres. Teresi, Rel. Bruno.
Amministratore di diritto - Responsabilità penale - Bancarotta documentale - Altri reati - Elemento psicologico.
La mera qualità di amministratore di diritto comporta eo ipso la responsabilità penale solo per l'ipotesi di bancarotta documentale, considerato lo specifico e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili prescritte dalla legge; diversamente, per le altre ipotesi di reato occorre provare la consapevolezza dell'agente dei disegni criminosi perseguiti dall'amministratore di fatto. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
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Corte di Cassazione n. 5767 del 5 febbraio 2013.pdf | 88.04 KB |
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]