Tribunale di Vicenza - Contratto di leasing scaduto anteriormente al fallimento:diritti del concedente e della curatela.
Tribunale Vicenza, 18 settembre 2012 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.
Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Leasing - Naturale scadenza del contratto anteriore al fallimento - Restituzione del bene - Prezzo di opzione - Ammissione al passivo - Vendita da parte del concedente - Ricavato al netto delle spese di custodia - Credito del fallimento (art. 72quater l.f.).
Il concedente del leasing naturalmente scaduto prima del fallimento ha diritto di insinuarsi al passivo per il prezzo di opzione residuo, comprese le spese e gli interessi contrattuali, ma deve versare al curatore il ricavato della vendita del bene che gli è stato restituito (al netto delle spese). (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
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