Tribunale di Vicenza - Contratto di leasing scaduto anteriormente al fallimento:diritti del concedente e della curatela.

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Data di riferimento: 
18/09/2012

Tribunale Vicenza, 18 settembre 2012 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Leasing - Naturale scadenza del contratto anteriore al fallimento - Restituzione del bene - Prezzo di opzione - Ammissione al passivo - Vendita da parte del concedente - Ricavato al netto delle spese di custodia - Credito del fallimento (art. 72quater l.f.).

Il concedente del leasing naturalmente scaduto prima del fallimento ha diritto di insinuarsi al passivo per il prezzo di opzione residuo, comprese le spese e gli interessi contrattuali, ma deve versare al curatore il ricavato della vendita del bene che gli è stato restituito (al netto delle spese). (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: